Appalti soprasoglia: la Corte dei Conti sui criteri di aggiudicazione
Se l'appalto non rientra tra le eccezioni previste dai commi 2 e 3 dell'art. 108 del nuovo Codice dei Contratti, la SA ha tre possibili alternative. Vediamo quali
Lavori sopra soglia: le disposizioni del nuovo Codice dei Contratti
Ricorda la Corte dei Conti che l’art. 107 (che apre il Titolo V, “La selezione delle offerte”, della Parte V), nel delineare i “principi generali in materia di selezione”, prevede che gli appalti sono aggiudicati sulla base di criteri stabiliti agli articoli da 108 a 110 (previa verifica che l'offerta sia conforme alle previsioni contenute nel bando e nei documenti di gara e che provenga da un operatore non escluso e che possiede i requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali prescritti).
Il successivo art. 108, riferito nello specifico al “criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture”, dispone, in aderenza alla regola generale posta dalla Direttiva UE n. 24/2014 (considerando 89, 90 e 96, nonché art. 67) che, fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o servizi, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione degli appalti di “lavori, servizi e forniture” (oltre che dei concorsi di progettazione e di idee):
- sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del “miglior rapporto qualità/prezzo”;
- o sulla base “dell'elemento prezzo”;
- o del “costo”, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita (conformemente all'Allegato II.8 al Codice).
Pertanto, il nuovo Codice enuncia, quale regola di carattere generale, valevole per tutti gli appalti di lavori, forniture e servizi (salva la differente regolamentazione, per quelli c.d. “sotto soglia”, nell’art. 50, comma 4), l’utilizzazione, al fine di determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa del miglior rapporto qualità/prezzo o dell'elemento prezzo o del costo, triplice alternativa formulata, sul piano letterale, facendo ricorso ad apposite congiunzioni disgiuntive.
Quindi gli appalti di lavori, anche di importo superiore alla c.d. soglia europea, possono essere aggiudicati sulla base del solo “elemento prezzo” (come avvenuto, nell’esercizio di discrezionalità amministrativa, nel caso in esame) o del “costo” (quale costo del ciclo di vita della lavorazione) o, ancora, del “miglior rapporto qualità/prezzo”.
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