Appalti soprasoglia: la Corte dei Conti sui criteri di aggiudicazione
Se l'appalto non rientra tra le eccezioni previste dai commi 2 e 3 dell'art. 108 del nuovo Codice dei Contratti, la SA ha tre possibili alternative. Vediamo quali
Criteri di aggiudicazione per appalti soprasoglia: le eccezioni
Il successivo comma 2 dell’art. 108, invece, facendo uso dei margini di intervento concessi, in materia, dalla direttiva UE, ai legislatori nazionali (cfr. citato art. 67, comma 2, ultimo periodo), impone l’aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:
- per alcune predeterminate tipologie di appalti di servizi e forniture (sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, ad alta intensità di manodopera, di ingegneria e architettura o, comunque, di natura tecnica e intellettuale; caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo)
- per gli appalti di lavori, in caso di affidamento con le procedure del dialogo competitivo e del partenariato per l'innovazione (lett. d), di appalto integrato (lett. e) o caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo (lett. f).
Il legislatore nazionale, pertanto, ha precluso l’utilizzo del criterio di aggiudicazione sulla base del solo elemento prezzo (e del costo) per alcuni, espressamente individuati, appalti di forniture/servizi e di lavori (ipotesi, queste ultime, elencate alle lettere d), e) ed f) del comma 2 dell’art. 108).
La presenza nel vigente art. 108, comma 2, del d.lgs. n. 36 del 2023, dell’imposizione del criterio del miglior rapporto qualità prezzo anche per alcune fattispecie di lavori (quelle elencate alle lettere d), e) ed f)) costituisce ulteriore conferma indiretta del fatto che il legislatore ha ritenuto, come regola di carattere generale (posta dal comma 1), di consentire, per gli altri appalti di lavori non ricadenti nell’eccezione, il ricorso a tutti e tre i criteri di aggiudicazione previsti dalla Direttiva europea (fra cui il minor prezzo, utilizzato dall’Amministrazione procedente nel caso in esame).
Infine, l’art. 108, comma 3, completa le alternative dettate in materia, prevedendo che possa essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato (fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'art. 2, comma 1, lett. e), dell'allegato I.1 al medesimo Codice).
La disposizione, sempre in aderenza alla Direttiva UE n. 24/2014 individua due categorie di appalti di forniture e di servizi per le quali può essere utilizzato il criterio del minor prezzo, senza citare e considerare gli appalti di lavori, la cui disciplina, in punto di criteri di aggiudicazione, si trova al comma 1, quale regola generale, ed al comma 2, per le eccezioni.
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