Appalto integrato: è possibile la sostituzione del progettista?

Il Consiglio di Stato entra nel merito del soccorso istruttorio e della possibilità di sostituire il progettista indicato da un operatore economico in un appalto integrato

di Redazione tecnica - 04/10/2024

Nel caso di una gara per l’affidamento di un appalto integrato, si può attivare il soccorso istruttorio (e in che termini) per la sostituzione del progettista indicato dall’operatore economico?

Appalto integrato, sostituzione progettista e soccorso istruttorio

Ha risposto a questa domanda il Consiglio di Stato con la sentenza 9 settembre 2024, n. 7496 che chiarisce diversi aspetti molto interessanti e già oggetto di parecchie pronunce della giurisprudenza amministrativa:

  • l’ambito di applicazione normativo per una gara successiva all’1 luglio 2023 ma finanziata con i fondi del PNRR;
  • le modalità di applicazione del soccorso istruttorio;
  • la possibilità di sostituire il progettista indicato in una gara per l’affidamento di un appalto integrato.

La pronuncia del Consiglio di Stato viene resa in riferimento ad una decisione del TAR che aveva annullato l’aggiudicazione di un appalto integrato a seguito di ricorso presentato dalla seconda classificata alla gara.

In particolare, la procedura riguardava l’affidamento dell’appalto integrato riguardante la redazione della progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, relativo ad un appalto finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Nel caso di specie la Commissione di gara, con riferimento alla documentazione amministrativa presentata dalle prime due classificata, rilevava la mancata produzione dell’autodichiarazione inerente il possesso del fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura. Per questo motivo attiva il soccorso istruttorio per consentire alle imprese di integrare la documentazione mancante entro il termine previsto.

All’esito del soccorso istruttorio, entrambe le concorrenti vengono ammesse alle successive fasi di gara.

Terminate le operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione giudicatrice ha stilato la graduatoria che ha visto classificarsi al primo posto l’attuale ricorrente in secondo grado.

A seguito della proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione, con determinazione del responsabile del servizio tecnico del Comune, viene disposta l’aggiudicazione non efficace della gara. Successivamente, nell’ambito delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, il RUP ha chiesto al progettista originariamente indicato la trasmissione della documentazione a comprova del fatturato globale medio annuo richiesto nel disciplinare di gara.

Il progettista originariamente indicato, a seguito di propri accertamenti, dichiara di non possedere il requisiti di fatturato richiesti, con la conseguenza che, la società aggiudicataria procede con la sostituzione dell’originario progettista indicato, individuando un nuovo progettista.

Da qui il ricorso al TAR della seconda classificata e la sentenza di primo grado che le da ragione e annulla l’aggiudicazione. Quindi, il ricorso al Consiglio di Stato.

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