Appalto integrato: è possibile la sostituzione del progettista?

Il Consiglio di Stato entra nel merito del soccorso istruttorio e della possibilità di sostituire il progettista indicato da un operatore economico in un appalto integrato

di Redazione tecnica - 04/10/2024

Appalti finanziati dal PNRR: quali riferimenti normativi?

Relativamente al riferimento normativo (D.Lgs. n. 50/2016 o D.Lgs. n. 36/2023), il Consiglio di Stato sconfessa le affermazioni del TAR per le quali, considerato che la determina a contrarre era stata adottata il 17 agosto 2023 e il bando pubblicato in data successiva, la gara avrebbe dovuto essere disciplinata dal D.Lgs. n. 36/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici).

Secondo Palazzo Spada tale affermazione, seppur ininfluente per l’esisto della controversia, sarebbe errata e ne spiega le motivazioni.

Le disposizioni del nuovo Codice dei contratti pubblici, con i relativi allegati, hanno acquisito efficacia a partire dal 1° luglio 2023, mentre le disposizioni di cui al vecchio D.Lgs. n. 50/2016 hanno continuato ad applicarsi ai procedimenti in corso, vale a dire le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si è indetta la procedura di scelta del contraente sono stati pubblicati prima del 1° luglio 2023.

La questione è quella di stabilire quali regole applicare alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse.

Per queste procedure, l’art. 225, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023 ha previsto, anche dopo il 1° luglio 2023, l’applicazione delle “disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018”.

Il successivo art. 226, comma 5, del nuovo Codice dispone: “Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso”.

Contrariamente a quanto affermato dal TAR è certa la perdurante vigenza delle disposizioni speciali in materia di appalti PNRR che contengono rinvii fissi a precise disposizioni del d.lgs. n. 50/2016.

Le disposizioni del D.L. n. 77/2021 (atto rinviante) non fanno pressoché mai riferimento alla fonte in sé, bensì a specifiche disposizioni del d.lgs. n. 50 2016. La struttura linguistica delle disposizioni contenute nel D.L. n. 77/2021 non fa intravedere alcun rinvio dinamico bensì tutti rinvii statici.

In definitiva, nel caso di specie la stazione appaltante non ha errato nel pubblicare un bando di gara in applicazione della disciplina di cui al d.lgs. n. 50 del 2016.

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