Appalto integrato: è possibile la sostituzione del progettista?
Il Consiglio di Stato entra nel merito del soccorso istruttorio e della possibilità di sostituire il progettista indicato da un operatore economico in un appalto integrato
Modalità di applicazione del soccorso istruttorio
Per quanto riguarda la disciplina di cui all’art. 101 del nuovo Codice dei contratti, questa, in punto di esclusione dalla gara, risulta pienamente sovrapponibile a quella dell’abrogato art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/16. Ne segue che l’applicazione delle regole contenute nel d.lgs. n. 50 del 2016 piuttosto che quelle contenute nel d.lgs. n. 36 del 2023 non incide sulla soluzione della vicenda controversa.
Ciò premesso, il Consiglio di Stato ha ricordato un principio consolidato per cui:
- il termine per l’integrazione della documentazione, a seguito dell’attivazione del soccorso istruttorio, ha natura perentoria, allo scopo di assicurare un’istruttoria veloce, preordinata ad acquisire la completezza delle dichiarazioni prima della valutazione dell’ammissibilità della domanda;
- la disciplina del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50 del 2016 contempla la sanzione espulsiva “quale conseguenza della sola inosservanza, da parte dell’impresa concorrente, all’obbligo di integrazione documentale”;
- appurata la violazione del termine per la necessaria integrazione documentale richiesta, va escluso che l’eventuale possesso sostanziale dei requisiti, così come l’anteriorità rispetto al termine dei relativi documenti dimostrativi possano valere a impedire l’esclusione del concorrente inadempiente;
- nessuna motivazione qualificata o ulteriore rispetto al richiamo dell’attivazione del soccorso e della mancata tempestiva trasmissione della relativa documentazione si rende necessaria ai fini della legittimità del provvedimento espulsivo.
Documenti Allegati
Sentenza Consiglio di Stato 9 settembre 2024, n. 7496IL NOTIZIOMETRO