Appalto integrato: è possibile la sostituzione del progettista?
Il Consiglio di Stato entra nel merito del soccorso istruttorio e della possibilità di sostituire il progettista indicato da un operatore economico in un appalto integrato
La sostituzione del progettista indicato
Per quanto concerne la sostituibilità del progettista indicato in sede di offerta occorre verificare se la sostituzione, ammissibile in linea di principio sulla scorta della sua qualificazione come professionista esterno che collabora con l’operatore economico, determini, nel caso concreto, una modificazione sostanziale dell’offerta. Non può, infatti, essere trascurato il coinvolgimento del professionista indicato sia nella redazione dell’offerta sia nell’esecuzione del contratto.
Alcuni precedenti del Consiglio di Stato hanno affermato:
- che il progettista "indicato", benché soggetto esterno all'operatore economico e non qualificabile come concorrente, deve soddisfare sia i requisiti generali sia quelli speciali, pena l'esclusione del concorrente che lo abbia designato;
- fermo restando che è legittima un'esclusione fondata sul difetto dei requisiti generali in capo al progettista indicato e quindi anche una disposizione della lex specialis che ciò espressamente prevede, residua l'ulteriore questione della possibilità, per l'operatore economico concorrente, di sostituire il progettista "indicato" che abbia perso in corso di gara il possesso dei requisiti previsti dall'art. 80.
Come anticipato, se il ricorso al progettista esterno si giustifica, in linea di principio, a fini qualificatori, è innegabile che lo stesso è coinvolto sia nella redazione dell'offerta che nell'esecuzione del contratto. Sebbene tale coinvolgimento non sia, in assoluto, impeditivo della sostituzione, esso impone di verificare, caso per caso, se, ammettendo la sostituzione del componente del raggruppamento di professionisti incaricato della progettazione, non si finisca per consentire una modificazione sostanziale dell'offerta.
Nel caso di specie, il Consiglio di Stato ha condiviso il ragionamento del TAR quando conclude che “la commissione, demandando al rup, prima della stipula del contratto di appalto, il controllo sui requisiti del progettista “indicato”, non solo ha surrettiziamente trasformato un requisito di partecipazione in un requisito di esecuzione ma ha agito illogicamente dal momento che ha rinviato ogni decisione all’esito dei successivi controlli del rup che già all’epoca risultavano pacificamente inutili in quanto, nel corso del soccorso istruttorio, lo stesso progettista indicato dalla controinteressata, ha autodichiarato l’insussistenza del requisito di partecipazione costituito dal fatturato”.
Condivisibili sono anche i rilievi della contro interessata quando afferma che “ciò che rileva è che la carenza del requisito sussistesse al momento dell’aggiudicazione definitiva, ossia quando le operazioni di gara erano già concluse. Pertanto, l’illegittimità dell’azione amministrativa risiede nella scelta della Stazione appaltante di aver ammesso la Imperial alle fasi successive della gara nonostante l’infruttuosa attivazione del soccorso istruttorio, con ciò ammettendo al prosieguo della procedura un concorrente il cui progettista era pacificamente carente di un requisito di partecipazione richiesto dalla lex specialis a pena di esclusione”.
In definitiva e rispondendo alla domanda iniziale, nelle ipotesi in cui la sostituzione del progettista “indicato” comporti, come in questo caso, la modifica sostanziale dell’offerta, tale sostituzione deve ritenersi preclusa.
Documenti Allegati
Sentenza Consiglio di Stato 9 settembre 2024, n. 7496IL NOTIZIOMETRO