Appalto integrato, requisiti di partecipazione e soccorso istruttorio: interviene il Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato entra nel merito dei requisiti di partecipazione ad un appalto integrato e della possibilità di attivare o meno il soccorso istruttorio

di Redazione tecnica - 05/05/2024

La tesi del Consiglio di Stato

Diverso il giudizio del Consiglio di Stato che, riformando la sentenza del TAR, ha confermato che la mera partecipazione ad un concorso di progettazione non dà diritto al concorrente non vincitore, né destinatario di premi e/o di menzioni particolari, alla spendita di tale esperienza come servizio svolto, senza aver redatto per l’esecuzione dell’appalto alcun PFTE.

Come espressamente previsto dal disciplinare di gara: “Le capacità tecniche e professionali fanno riferimento ai contratti eseguiti (art. 58, comma 4 della direttiva UE 24/2014)”. Ciò, in ossequio al principio secondo il quale i servizi, per essere considerati requisiti di capacità tecnico-professionale, devono essere stati svolti in concreto.

I giudici di Palazzo Spada hanno ricordato che la comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del D.Lgs. n. 50/2016, mediante la seguente modalità. In caso di servizio prestato a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici: originale o copia conforme del certificato di regolare esecuzione rilasciato dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, delle classi e categorie, dell’importo, del relativo CIG, e del periodo di esecuzione, dei contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti risulta che il contratto indicato sarebbe stato aggiudicato ad un RTP all’interno del quale non era presente il professionista indicato nella nuova procedura di gara il quale, pertanto, non può spendere un’esperienza maturata da altro soggetto.

In mancanza di siffatto servizio, la società mandataria per i servizi di progettazione, non raggiungendo l’importo globale previsto dal disciplinare, risultava privo dei servizi analoghi svolti nelle categorie E.22, IA.02 E IA.03 e, dunque, privo dei requisiti minimi di capacità tecnica e professionale con conseguente inammissibilità dell’intera offerta presentata dal RTI, il quale avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura, con conseguenziale aggiudicazione dell’appalto in favore dell’appellante, seconda graduata.

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