Appalto integrato, requisiti di partecipazione e soccorso istruttorio: interviene il Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato entra nel merito dei requisiti di partecipazione ad un appalto integrato e della possibilità di attivare o meno il soccorso istruttorio
Distinzione tra progettista “associato” e progettista “indicato”
La distinzione tra progettista “associato” e progettista “indicato”, in forza della quale il secondo è da qualificarsi come “professionista esterno” non rientrante nella “figura del concorrente”, è stata oggetto di ulteriore specificazione da parte della giurisprudenza amministrativa, che ha precisato, sostanzialmente, che la sostituzione è ammessa a due condizioni:
- sul piano generale, “in diminuzione” e non “per addizione”, valevole anche per i progettisti: “L'assenza di uno dei requisiti generali di cui all' art. 80 del d. lgs. n. 50 del 2016 nel componente del raggruppamento di progettisti “indicato” ai sensi dell'art. 59 dello stesso codice, non determina l'esclusione dell'offerente, dovendosi ritenere ammissibile la estromissione e l'eventuale sostituzione del progettista indicato con altro professionista, quantomeno nelle ipotesi in cui il soggetto da estromettere non abbia contribuito in modo essenziale a “portare” i requisiti di qualificazione necessari alla partecipazione”;
- sul piano particolare, a condizione che il progettista (ancorché “indicato”), non abbia contribuito, significativamente, alla redazione dell’offerta, perché, in caso contrario, la sostituzione determinerebbe una modificazione dell’offerta, come noto vietata.
Nel caso di specie, la società indicata ha contribuito, in misura quasi esclusiva, alla redazione dell’offerta.
Documenti Allegati
Sentenza Consiglio di Stato 18 aprile 2024, n. 3522IL NOTIZIOMETRO