Appalto integrato, requisiti di partecipazione e soccorso istruttorio: interviene il Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato entra nel merito dei requisiti di partecipazione ad un appalto integrato e della possibilità di attivare o meno il soccorso istruttorio
Niente soccorso istruttorio
Quanto, poi, alla pretesa integrazione dei requisiti, in sede contenziosa, non dichiarati in gara, mediante soccorso istruttorio, il Consiglio di Stato ha ricordato il principio secondo cui “deve tenersi per ferma la non soccorribilità (sia in funzione integrativa, sia in funzione sanante) degli elementi integranti, anche documentalmente, il contenuto dell'offerta (tecnica od economica): ciò che si porrebbe in contrasto con il superiore principio di parità dei concorrenti”.
In sede di gara pubblica non può ammettersi il soccorso istruttorio per la comprova dei requisiti, attesa non solo l'inesistenza della carenza di un elemento formale della domanda, ma anche la natura perentoria del relativo termine, con conseguenze immediatamente escludenti, laddove, al contrario, il soccorso istruttorio equivarrebbe ad una sostanziale rimessione in termini.
La dichiarazione è resa dal concorrente del tutto consapevolmente, e della stessa lo stesso deve rispondere, in omaggio al principio generale di autoresponsabilità. Né, in seguito all'accertamento da parte della stazione appaltante del mancato possesso del requisito speciale di capacità tecnico professionale per come dichiarato dal concorrente nell'offerta, era esigibile l'esperimento del soccorso istruttorio, atteso che: "non è ... consentito il soccorso istruttorio attivato non tanto per integrare e chiarire la documentazione prodotta a comprova della dichiarazione, ma per rettificare il contenuto della dichiarazione medesima nella sua integralità".
Nell'ambito del settore dell'evidenza pubblica, i principi del favor partecipationis e del risultato non possono mai confliggere con il principio della par condicio fra i concorrenti.
Alla luce delle suesposte considerazioni l’appello è stato accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, è stato accolto il ricorso di primo grado, con il conseguente annullamento dell’aggiudicazione al controinteressato.
Documenti Allegati
Sentenza Consiglio di Stato 18 aprile 2024, n. 3522IL NOTIZIOMETRO