Autorizzazione paesaggistica postuma: il Consiglio di Stato sulla sanzione

L'accertamento della compatibilità paesaggistica ex post non esonera il trasgressore dal pagamento di una sanzione

di Redazione tecnica - 14/03/2025

Autorizzazione paesaggistica ex post: basta ottenerla per evitare sanzioni? Oppure il trasgressore è comunque obbligato a pagare una sanzione per regolarizzare l’abuso edilizio? E come si calcola questa sanzione?

Autorizzazione paesaggistica postuma: il parere del Consiglio di Stato

Domande interessanti, le cui risposte sono in realtà contenute all’interno della normativa di settore (il D.Lgs. n. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio) ma che, come spesso accade, trovano ulteriori conferme dalla giustizia amministrativa.

È il caso del parere definitivo 10 marzo 2025, n. 174 reso da Consiglio di Stato per chiarire una controversia che ha visto il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti chiedere conferme su un affare consultivo relativo alla richiesta di annullamento di una ordinanza ad oggetto la determinazione della sanzione pecuniaria per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica “Ex Post” per la ristrutturazione edilizia con ampliamento di un fabbricato.

Il Consiglio di Stato ha, quindi, confermato che l’accertamento di compatibilità paesaggistica non esime dal pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 167 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Anche quando l’intervento viene considerato compatibile con il vincolo paesaggistico, il trasgressore è sempre tenuto al pagamento di un’indennità, che deve essere calcolata sulla base del maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito.

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