Autorizzazione paesaggistica postuma: il Consiglio di Stato sulla sanzione

L'accertamento della compatibilità paesaggistica ex post non esonera il trasgressore dal pagamento di una sanzione

di Redazione tecnica - 14/03/2025

Autorizzazione paesaggistica ex post e sanzione pecuniaria

Il caso sottoposto all’attenzione del Consiglio di Stato riguardava un intervento di ristrutturazione edilizia con ampliamento realizzato senza la necessaria autorizzazione paesaggistica. Il Comune, pur ritenendo l’intervento compatibile con il vincolo, aveva imposto al trasgressore il pagamento di una sanzione, calcolata sulla base dei criteri previsti dall’art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004.

La ricorrente contestava l’obbligo di pagamento, sostenendo:

  • le particolari condizioni del caso che la vedrebbe esente da responsabilità;
  • l’incertezza delle condizioni operative esistenti al momento del rilascio della concessione edilizia.

Secondo la difesa, infatti, il vincolo non era riconoscibile, neanche dagli operatori del settore. L’incaricato della progettazione per la ristrutturazione del fabbricato, al momento della presentazione della richiesta di concessione si era trovato ad operare con una documentazione che non poteva far presumere l'esistenza del vincolo.

Tuttavia, il Consiglio di Stato ha ribadito che per la regolarizzazione paesaggistica postuma, il pagamento della sanzione resta un passaggio obbligato, a prescindere dalla buona fede del proprietario o dall’eventuale inerzia dell’amministrazione nella segnalazione del vincolo.

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