Autorizzazione paesaggistica postuma: il Consiglio di Stato sulla sanzione

L'accertamento della compatibilità paesaggistica ex post non esonera il trasgressore dal pagamento di una sanzione

di Redazione tecnica - 14/03/2025

Principio fondamentale: sanatoria paesaggistica e sanzione

Il Consiglio di Stato ha, quindi, richiamato la non derogabile previsione del combinato disposto di cui agli artt. 167 e 181 del D.Lgs. n. 42/200, secondo cui la autorizzazione paesaggistica postuma è rilasciata sulla domanda, previo parere vincolante della Soprintendenza, e qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione.

L’art. 167, comma 5, del Codice dei beni culturali, infatti, prevede:

  • al terzo periodo che “Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione”;
  • al quarto periodo che “L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima”.

Anche all’art. 181, comma 1-ter, del Codice dei beni culturali si dispone che “Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 167, qualora l'autorità amministrativa competente accerti la compatibilità paesaggistica secondo le procedure di cui al comma 1-quater, la disposizione di cui al comma 1 non si applica:…”.

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