Autorizzazione paesaggistica e titolo edilizio: due procedimenti distinti
Il TAR ricorda che il procedimento per il rilascio di autorizzazione paesaggistica e quello per l’ottenimento del titolo edilizio rispondono ad interessi pubblici distinti e tipizzati
Qual è la differenza tra autorizzazione paesaggistica e titolo edilizio? Possono essere rilasciati dallo stesso soggetto? Quale rapporto intercorre tra le valutazioni urbanistiche e quelle paesaggistiche?
Autorizzazione paesaggistica e titolo edilizio: interviene il TAR
Sono solo alcune delle domande a cui ha risposto il TAR Campania con la sentenza n. 1302 del 17 febbraio 2025, che ha confermato un principio consolidato della giurisprudenza amministrativa per il quale l'autorizzazione paesaggistica e il titolo edilizio sono due atti distinti che rispondono a interessi pubblici differenti:
- la prima, frutto di una valutazione tecnico-discrezionale, verifica la compatibilità dell’intervento con il contesto paesaggistico tutelato;
- il secondo, invece, attiene alla conformità urbanistico-edilizia dell’opera e segue una propria autonoma istruttoria.
Pur riguardando lo stesso intervento, i due procedimenti si affiancano senza sovrapporsi, perseguendo obiettivi distinti e tipizzati.
Documenti Allegati
Sentenza TAR Campania 17 febbraio 2025, n. 1302IL NOTIZIOMETRO