Autorizzazione paesaggistica e titolo edilizio: due procedimenti distinti
Il TAR ricorda che il procedimento per il rilascio di autorizzazione paesaggistica e quello per l’ottenimento del titolo edilizio rispondono ad interessi pubblici distinti e tipizzati
L'autonomia tra autorizzazione paesaggistica e titolo edilizio
Secondo l’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), l’autorizzazione paesaggistica è un provvedimento autonomo rispetto al titolo edilizio ed è finalizzata esclusivamente a verificare la compatibilità dell’intervento con il contesto paesaggistico tutelato. Il permesso di costruire, rilasciato ai sensi dell’art. 12 del Testo Unico Edilizia (d.P.R. n. 380/2001), attiene alla conformità urbanistico-edilizia dell’intervento.
Il TAR ha ribadito che i due titoli "rispondono ad interessi pubblici distinti e tipizzati":
- la tutela del paesaggio da un lato;
- il rispetto della normativa urbanistica dall’altro.
Conseguentemente, le due valutazioni devono essere istruite separatamente, anche quando riguardano lo stesso intervento edilizio.
La sentenza richiama un principio consolidato in giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 gennaio 2023, n. 682), secondo cui i due titoli devono essere rilasciati autonomamente e senza sovrapposizioni valutative.
Documenti Allegati
Sentenza TAR Campania 17 febbraio 2025, n. 1302IL NOTIZIOMETRO