Autorizzazione paesaggistica e titolo edilizio: due procedimenti distinti
Il TAR ricorda che il procedimento per il rilascio di autorizzazione paesaggistica e quello per l’ottenimento del titolo edilizio rispondono ad interessi pubblici distinti e tipizzati
La distinzione tra le competenze procedimentali
Il TAR ha precisato che non esiste un’incompatibilità automatica per cui lo stesso soggetto non possa partecipare a entrambi i procedimenti, a meno che non vi sia una norma specifica che lo vieti. Il punto centrale è la necessità che le valutazioni siano condotte in modo distinto, garantendo un’istruttoria separata per ciascun titolo.
Un altro aspetto affrontato nella decisione riguarda il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in presenza di un preavviso di rigetto della Soprintendenza. Il TAR ha chiarito che, ai sensi dell’art. 146 del Codice dei beni culturali, se la Soprintendenza non si pronuncia entro 60 giorni, l’amministrazione competente può procedere autonomamente. Un preavviso di rigetto, infatti, non costituisce un parere definitivo e non ha efficacia vincolante.
Documenti Allegati
Sentenza TAR Campania 17 febbraio 2025, n. 1302IL NOTIZIOMETRO