Autorizzazione paesaggistica e titolo edilizio: due procedimenti distinti

Il TAR ricorda che il procedimento per il rilascio di autorizzazione paesaggistica e quello per l’ottenimento del titolo edilizio rispondono ad interessi pubblici distinti e tipizzati

di Redazione tecnica - 25/02/2025

La distinzione tra le competenze procedimentali

Il TAR ha precisato che non esiste un’incompatibilità automatica per cui lo stesso soggetto non possa partecipare a entrambi i procedimenti, a meno che non vi sia una norma specifica che lo vieti. Il punto centrale è la necessità che le valutazioni siano condotte in modo distinto, garantendo un’istruttoria separata per ciascun titolo.

Un altro aspetto affrontato nella decisione riguarda il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in presenza di un preavviso di rigetto della Soprintendenza. Il TAR ha chiarito che, ai sensi dell’art. 146 del Codice dei beni culturali, se la Soprintendenza non si pronuncia entro 60 giorni, l’amministrazione competente può procedere autonomamente. Un preavviso di rigetto, infatti, non costituisce un parere definitivo e non ha efficacia vincolante.

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