Autorizzazione paesaggistica e titolo edilizio: due procedimenti distinti
Il TAR ricorda che il procedimento per il rilascio di autorizzazione paesaggistica e quello per l’ottenimento del titolo edilizio rispondono ad interessi pubblici distinti e tipizzati
Conclusioni
La sentenza conferma un principio fondamentale: autorizzazione paesaggistica e titolo edilizio sono due atti distinti e autonomi, con finalità specifiche e istruttorie separate. Sebbene sia “auspicabile” una distinzione soggettiva tra i funzionari coinvolti nei due procedimenti, la giurisprudenza ammette che, in assenza di una norma di incompatibilità, la stessa persona possa partecipare a entrambi, purché vi sia un'adeguata separazione delle valutazioni.
Inoltre, il TAR ha ribadito che, in caso di mancata pronuncia della Soprintendenza entro i termini previsti, l’amministrazione procedente può rilasciare l’autorizzazione paesaggistica senza essere vincolata a un preavviso di rigetto privo di valore definitivo.
Si tratta di un ulteriore chiarimento sull’interazione tra disciplina urbanistica e tutela del paesaggio, confermando la necessità di un approccio procedimentale rigoroso che garantisca certezza giuridica e rispetto della normativa vigente.
Documenti Allegati
Sentenza TAR Campania 17 febbraio 2025, n. 1302IL NOTIZIOMETRO