Avvalimento di garanzia e avvalimento tecnico-operativo: qual è la differenza?

La normativa sui requisiti di ordine speciale non può essere estesa anche all'avvalimento di garanzia, che attiene invece ai requisiti di capacità economica dell'ausiliaria

di Redazione tecnica - 19/03/2025

Nell’ambito di un contratto di avvalimento di garanzia, l’impresa ausiliaria non è tenuta a dimostrare il possesso dei requisiti tecnico-operativi previsti dall’art. 100 del Codice dei Contratti Pubblici (d.Lgs. n. 36/2023).

Si tratta di un supporto che esula dai requisiti di capacità professionale ma che riguarda invece la capacità economica dell’OE e di sostenibilità dell’affidamento.

Avvalimento di garanzia: vanno dimostrati i requisiti di capacità professionale?

A ricordare la fondamentale differenza tra avvalimento tecnico operativo e avvalimento di garanzia è il TAR Lazio con la sentenza del 10 marzo 2025, n. 4997, con cui ha respinto il ricorso presentato da un'impresa concorrente in una procedura di dialogo competitivo indetta ai sensi dell'art. 74 del Codice degli Appalti 2023.

La ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione, sostenendo che il contratto di avvalimento stipulato tra l’aggiudicataria e la propria impresa ausiliaria fosse invalido. In particolare, ha contestato la mancata dichiarazione da parte dell'ausiliaria, del possesso dei requisiti di ordine speciale richiesti dall’art. 100 del Codice, tra cui l’idoneità professionale, evidenziando che tale mancanza risultava evidente anche dalla visura camerale.

La stazione appaltante ha replicato che, trattandosi di avvalimento di garanzia, l’ausiliaria non era tenuta a dimostrare l’idoneità professionale, poiché il contratto di avvalimento non riguardava l’esecuzione dell’appalto, ma esclusivamente la solidità economico-finanziaria dell’operatore economico concorrente. Pertanto, i requisiti tecnico-professionali rimanevano un onere esclusivo dell’impresa ausiliata.

 

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