Avvalimento di garanzia e operativo: interviene il Consiglio di Stato
La sentenza del Consiglio interviene sul trasferimento di requisiti e di risorse in caso di avvalimento ai sensi del Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 50/2016
Il prestito del requisito speciale costituito dal fatturato può integrare, a seconda della disciplina di gara, un avvalimento di garanzia o un avvalimento operativo.
Avvalimento di garanzia e operativo: la sentenza del Consiglio di Stato
A spiegare le differenze è il Consiglio di Stato con la sentenza n. 8711 del 4 novembre 2024 che ci consente di approfondire l’argomento nell’ambito di un appalto di servizi bandito ai sensi del vecchio Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 50/2016 (i cui effetti nei tribunali si continueranno a sentire ancora per parecchio tempo).
Nel caso di specie viene contestata una decisione di primo grado che aveva dato ragione al ricorrente in merito all’aggiudicazione di una gara che prevedeva, tra i requisiti speciali da possedere “a pena di esclusione”, non solo il fatturato globale (requisito di solidità economica) ma anche il fatturato specifico di cui all’ultimo triennio (requisito di competenza tecnica), ossia l’aver svolto servizi analoghi, per enti pubblici e privati, nell’arco temporale da novembre 2019 ad ottobre 2022. A tal fine era necessario specificare oggetto delle commesse e soggetti committenti, il periodo di vigenza del relativo rapporto contrattuale ed i connessi importi.
La legge di gara prevedeva, inoltre, che per la dimostrazione del predetto requisito era anche possibile ricorrere all’istituto dell’avvalimento, opzione questa adottata dalla prima classificata sia per la prestazione principale, sia per quella secondaria.
Secondo il ricorrente (tesi confermata dal TAR), i due contratti di avvalimento del vincitore, quanto al requisito del fatturato specifico, erano tuttavia indeterminati e dunque nulli in quanto non indicavano commesse e relativi oggetti, soggetti con cui tali contratti erano stati stipulati, date ed importi. Né al riguardo sarebbe stato possibile applicare l’istituto del soccorso istruttorio cui pure la stazione appaltante aveva fatto ricorso in sede procedimentale.
In primo grado il TAR dava ragione al ricorrente ma la stazione appaltante, pur escludendo la prima classificata, non dischiarava il subentro nel contratto della seconda classificata (la ricorrente) in quanto non aveva ancora verificato la correttezza e la completezza della documentazione amministrativa prodotta da quest’ultima in sede di gara.
Documenti Allegati
Sentenza Consiglio di Stato 4 novembre 2024, n. 8711IL NOTIZIOMETRO