Avvalimento di garanzia e operativo: interviene il Consiglio di Stato
La sentenza del Consiglio interviene sul trasferimento di requisiti e di risorse in caso di avvalimento ai sensi del Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 50/2016
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Redazione tecnica -
26/11/2024
Il ricorso
In secondo grado viene contestata la sentenza di primo grado sulla base delle seguenti motivazioni:
- l’avvalimento in questione sarebbe stato qualificato alla stregua di “avvalimento esperienziale” e non di “avvalimento ordinario”, più in particolare come avvalimento “tecnico-operativo”: dunque “avvalimento c.d. ordinario di tipo operativo”;
- entrambi i contratti di avvalimento avrebbero riportato tutti gli elementi necessari per dimostrare il possesso sia del fatturato globale (requisito di solidità economica), sia del fatturato specifico (requisito di competenza tecnica);
- la “specifica elencazione dei contratti eseguiti dalle ausiliarie”, in ogni caso, avrebbe ben potuto formare oggetto di soccorso istruttorio.
Al ricorso ha aderito la stazione appaltante che ha condiviso la tesi della parte appellante.
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Documenti Allegati
Sentenza Consiglio di Stato 4 novembre 2024, n. 8711IL NOTIZIOMETRO