Bando Tipo 1/2023: ANAC aggiorna le FAQ
Aggiornate domande e risposte relative al Bando Tipo n. 1/2023 sulla procedura aperta per l’affidamento di servizi e forniture soprasoglia
Garanzia provvisoria
4.1. - Come si verifica la regolarità della fideiussione ai sensi dell’articolo 106, comma 3, del Codice?
Il legislatore ha previsto che dal 1° gennaio 2024 le garanzie fideiussorie siano emesse e firmate digitalmente e siano verificabili in interoperabilità con le piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti o direttamente presso gli emittenti. Nel bando tipo si è indicato che ciò dovrebbe avvenire accedendo al sito di questi ultimi. Poiché una quota rilevante di banche, imprese di assicurazione e intermediari autorizzati non dispone allo stato degli strumenti per garantire tale interoperabilità, nella Delibera n. 606 del 19 dicembre 2023, adottata congiuntamente con il MIT, è stato stabilito che, per un periodo limitato di tempo, sia possibile verificare la garanzia fideiussoria con le modalità alternative indicate nello stesso.
4.2. Come deve essere valutato il possesso della certificazione UNI EN ISO 9001 Sistemi di gestione per la qualità ai fini della riduzione della garanzia provvisoria?
L’articolo 106, comma 8, primo periodo, prevede la riduzione del 30 per cento della garanzia provvisorio nel caso di possesso della certificazione UNI CEI ISO 9000 - Sistemi di gestione per la qualità. Il quarto periodo del comma in esame prevede la riduzione fino al 20 per cento della garanzia provvisoria nel caso di possesso di una delle certificazioni di cui all’allegato II.13. Tra queste rientra la certificazione UNI EN ISO 9001 Sistemi di gestione per la qualità. Nonostante la diversa indicazione terminologica, il riferimento è alla medesima certificazione. Infatti, la ISO 9000:2015 è una famiglia documentale che attiene agli standard relativi alla qualità, mentre la ISO 9001 è la norma secondo la quale è possibile ottenere la certificazione del sistema di gestione della qualità.
Si ritiene ravvisabile, nel caso di specie, un difetto di coordinamento risolvibile in via interpretativa aderendo ad una lettura della norma che eviti la duplicazione dei benefici connessi al possesso della medesima certificazione. In tale ottica, si ritiene che le disposizioni in esame possano essere interpretate nel senso di ritenere il possesso della certificazione di sistema di qualità come valutabile una sola volta, per il conseguimento del beneficio più consistente e, quindi, per la riduzione del 30 per cento. Gli operatori economici potranno beneficiare dell’ulteriore riduzione fino al 20 per cento soltanto nel caso in cui siano in possesso di una o più delle altre certificazioni di qualità indicate nell’allegato II.13, diverse rispetto alle certificazioni ISO:9001 e ISO 45001.
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