Bonus Barriere Architettoniche 75%: guida completa alla detrazione fiscale

Fino a fine anno è possibile utilizzare l'agevolazione "potenziata" per l'eliminazione delle barriere architettoniche su edifici esistenti. Analizziamone gli aspetti più importanti

di Redazione tecnica - 17/03/2025

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Nel caso del bonus barriere 75%, le opzioni alternative possono essere utilizzate, fermo restando alcuni paletti introdotti, successivamente al Decreto Cessioni, con il D.L. n. 212/2023 e con il D.L. n. 39/2024.

In particolare il D.L. n. 212/2023, con l’art. 3, comma 1, lettera a), ha modificato il comma 1-bis del D.L. n. 11/2023, prevedendo che la deroga per l’utilizzo indiscriminato delle opzioni alternative sul bonus 75% barriere architettoniche vale:

  • per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023;
  • per le spese sostenute dal 1 gennaio 2024, da:
    1. condomini, nel caso di interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa;
    2. persone fisiche, per interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro. Le limitazioni non sussistono quando nel nucleo sia presente un soggetto in condizioni di disabilità;
  • per le spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in data antecedente al 30 dicembre 2023:
    1. sia stata presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
    2. per gli interventi senza necessaria presentazione di titolo abilitativo, con lavori già iniziati oppure in presenza di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.

Successivamente, il Decreto Superbonus ha stabilito che le deroghe si applicano in relazione alle spese sostenute fino al 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del provvedimento e per quelle successive nel caso di interventi per i quali in data antecedente alla stessa data:

  • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
  • siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.
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