Bonus edilizi 2024: ecco tutte le detrazioni per i lavori in casa
Dopo la pubblicazione degli ultimi provvedimenti normativi del 2023, ecco la situazione definitiva dei bonus edilizi utilizzabili per gli interventi di ristrutturazione della casa nel 2024
Ecobonus 2024
Una delle detrazioni fiscali più apprezzate, conosciute e più utilizzate è quella che riguarda gli interventi di riqualificazione energetica per i quali occorre distinguere quelli:
- che consentono una riduzione dei consumi;
- quelli di autoproduzione.
Nel primo caso, occorre considerare:
- l'art. 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- l'art. 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;
- l'art. 14 del Decreto Legge n. 63/2013.
Nel secondo caso, la detrazione fiscale rientra tra quelle che beneficiano del "bonus casa" ed in particolar modo del bonus di cui all'art. 16-bis, comma 1, lettera h) del TUIR che, come scritto nel paragrafo precedente, riguarda gli interventi "relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia", seguendo le stesse regole descritte.
Relativamente agli interventi di riduzione dei consumi occorre distinguere quelli:
- di isolamento termico delle parti comuni opache;
- di sostituzione degli impianti termici.
In entrambe i casi la detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo e va applicate alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024. Dopo questa data, al momento, non è prevista più alcuna detrazione fiscale per questa tipologia di intervento.
Più complicato è definire il sistema di aliquote e spese massime ammissibili che proveremo a riepilogare nel seguente quadro sinottico (clicca sull'immagine per ingrandirla):
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