Bonus edilizi 2024: quali sono, beneficiari, scadenze e limiti di spesa
Superbonus, Bonus Casa, Bonus Mobili, Ecobonus, Sismabonus, Bonus Verde, Bonus barriere architettoniche, Bonus Verde: ecco un riepilogo delle detrazioni fiscali in edilizia
Bonus Casa
Il più noto e longevo tra i bonus edilizi è il bonus casa o bonus ristrutturazioni edilizie di cui all’art. 16-bis del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR). È l’unica detrazione “strutturale” con aliquota al 36% e limite di spesa di 48.000 euro, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo. Negli anni questa detrazione è stata aumentata al 50% con limite di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare. L’ultima proroga è arrivata dalla Legge di Bilancio 2022 che ha previsto una nuova scadenza al 31 dicembre 2024.
Il bonus spetta sia per gli interventi sulle singole unità immobiliari che sulle parti comuni degli edifici. Nel primo caso l’agevolazione spetta per gli interventi di cui alle lettere b), c) e d), art. 3 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), effettuati su immobili residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze, ovvero:
- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia.
Per quanto concerne gli interventi sulle parti comuni degli edifici residenziali, per i quali ogni condomino può richiedere la detrazione, l’agevolazione spetta, oltre che nei casi precedenti, anche per gli interventi di manutenzione ordinaria, indicati alla lettera a), art. 3, del d.P.R. n. 380/2001.
Possono beneficiare dell’agevolazione tutti i contribuenti assoggettati all’IRPEF, a condizione che possiedano o detengano, sulla base di un titolo idoneo, gli immobili oggetto degli interventi e ne sostengano le relative spese. Sono legittimati a fruire della detrazione:
- il proprietario o il nudo proprietario;
- il titolare di un diritto reale di godimento, quale usufrutto, uso, abitazione o superficie;
- l’inquilino o il comodatario;
- i soci di cooperative a proprietà divisa e indivisa;
- gli imprenditori individuali, per gli immobili che non rientrano fra i beni strumentali o i beni merce;
- i soggetti che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali;
- i familiari conviventi, vale a dire il coniuge (a cui è equiparata la parte dell’unione civile), i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado;
- il convivente di fatto;
- il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
- il promissario acquirente.
Per usufruire della detrazione, è necessario:
- inviare all’Azienda sanitaria locale competente per territorio, prima di iniziare i lavori, una comunicazione con raccomandata A.R., tranne nei casi in cui le norme sulle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l’obbligo della notifica preliminare alla ASL
- pagare le spese detraibili tramite bonifico bancario o postale, da cui devono risultare la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione e il codice fiscale o il numero di partita IVA del destinatario delle somme (ditta o professionista che ha effettuato i lavori).
Vanno conservati ed esibiti a richiesta degli uffici i seguenti documenti:
- le abilitazioni amministrative richieste per la tipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori). Se non sono previste abilitazioni, basta una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, nella quale bisogna indicare la data di inizio dei lavori e va attestato che gli interventi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili
- la domanda di accatastamento, se si tratta di immobili non ancora censiti
- le ricevute di pagamento dell’IMU, sempreché sia dovuta
- la delibera assembleare che approva l’esecuzione dei lavori nonché la tabella millesimale di ripartizione delle spese, qualora si tratti di interventi sulle parti condominiali
- la dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori resa dal possessore dell’immobile, in caso di interventi effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi
- la comunicazione preventiva all’ASL contenente la data di inizio dei lavori, se obbligatoria secondo le disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri
- le fatture e le ricevute fiscali relative alle spese effettivamente sostenute
- le ricevute dei bonifici di pagamento (bonifici parlanti).
Per gli interventi che comportano risparmio energetico e/o utilizzo di fonti rinnovabili, occorre comunicare i relativi dati all’ENEA, in via telematica, entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.
Per i lavori avviati dal 28 maggio 2022 di importo complessivo superiore a 70.000 euro, la detrazione spetta se nell’atto di affidamento, stipulato a partire dal 27 maggio 2022, è indicato che gli interventi sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
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