Bonus edilizi 2025: a chi l’aliquota potenziata al 50%?

La nuova Legge di Bilancio ha confermato bonus casa, sismabonus e ecobonus al 36% per il 2025 con possibilità di avere un’aliquota maggiorata al 50%. In quali casi?

di Gianluca Oreto - 13/01/2025

Bonus edilizi al 50%: per chi?

Tutto ciò premesso, nelle nuove versioni degli artt. 14 e 16 del D.L. n. 63/2013 è stato previsto che la relativa detrazione (ecobonus, bonus ristrutturazioni e sismabonus) “è elevata al 50 per cento delle spese sostenute per l'anno 2025 e al 36 per cento delle spese sostenute per gli anni 2026 e 2027 nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale”.

Devono vigere contemporaneamente le due condizioni:

  • diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento;
  • abitazione principale.

A questo punto sorge un grandissimo dubbio: i soggetti indicati dall’Agenzia delle Entrate come destinatari ammessi alla detrazione (familiare convivente, componente dell’unione civile,…) potranno accedere al bonus potenziato al 50%?

Dall’analisi normativa esposta nei precedenti paragrafi. sembrerebbe che la risposta sia positiva nel caso in cui questi soggetti siano residenti nell'immobile e, quindi, in possesso del "diritto di abitazione" ovvero uno dei diritti reali di godimento indicati nelle nuove versioni degli articoli 14 e 14 del D:L. n. 63/2013.

Non è chiaro (perché la norma non lo definisce) cosa accadrà ai condomini. Il beneficio fiscale, infatti, viene maturato dal soggetto "condominio" che poi lo ripartisce tra i vari proprietari. Nel caso di condominio composto, ad esempio, in parte da soggetti che hanno l'abitazione principale e in parte no (uffici, seconde case,...), le possibili soluzioni potrebbero essere:

  1. che il bonus potenziato spetti solo a chi ha l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
  2. che il bonus potenziato spetti solo ai condomini con la totalità delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale;
  3. che il bonus potenziato spetti all'intero condominio nel caso di percentuale di abitazione principale maggiore rispetto alle altre (un po' come accaduto per la residenzialità dei condomini nel superbonus);
  4. che il bonus potenziato non spetti affatto ai condomini in nessuna delle suddette ipotesi.

Naturalmente si dovrà comprendere anche cosa accade agli immobili in ristrutturazione o demolizione-ricostruzione nel caso in cui i proprietari non ne abbiano ancora la residenza (per ovvi motivi). Nel sismabonus-acquisti o nel caso di ristrutturazioni pesanti a seguito di compravendita in cui i proprietari non possono ancora avere la residenza, sembrerebbe che l'unica strada sia quella del bonus 36% a meno che non arrivi un correttivo che stabilisca regole diverse (ad esempio abitazione principale entro X mesi dal fine lavori).

Ci aspettiamo parecchi interpelli e chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate.

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