Bonus edilizi 2025: a chi l’aliquota potenziata al 50%?
La nuova Legge di Bilancio ha confermato bonus casa, sismabonus e ecobonus al 36% per il 2025 con possibilità di avere un’aliquota maggiorata al 50%. In quali casi?
Bonus edilizi al 50%: per chi?
Tutto ciò premesso, nelle nuove versioni degli artt. 14 e 16 del D.L. n. 63/2013 è stato previsto che la relativa detrazione (ecobonus, bonus ristrutturazioni e sismabonus) “è elevata al 50 per cento delle spese sostenute per l'anno 2025 e al 36 per cento delle spese sostenute per gli anni 2026 e 2027 nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale”.
Devono vigere contemporaneamente le due condizioni:
- diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento;
- abitazione principale.
A questo punto sorge un grandissimo dubbio: i soggetti indicati dall’Agenzia delle Entrate come destinatari ammessi alla detrazione (familiare convivente, componente dell’unione civile,…) potranno accedere al bonus potenziato al 50%?
Dall’analisi normativa esposta nei precedenti paragrafi, sembrerebbe che la risposta sia positiva nel caso in cui questi soggetti siano residenti nell'immobile e in possesso del "diritto di abitazione" ovvero uno dei diritti reali di godimento indicati nelle nuove versioni degli articoli 14 e 14 del D.L. n. 63/2013. Senza un diritto reale sull'immobile (sancito da un contratto), non si potrà godere dell'aliquota potenziata.
Non è chiaro (perché la norma non lo definisce) cosa accadrà ai condomini. Il beneficio fiscale, infatti, viene maturato dal soggetto "condominio" che poi lo ripartisce tra i vari proprietari. Nel caso di condominio composto, ad esempio, in parte da soggetti che hanno l'abitazione principale e in parte no (uffici, seconde case,...), le possibili soluzioni potrebbero essere:
- che il bonus potenziato spetti solo a chi ha l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- che il bonus potenziato spetti solo ai condomini con la totalità delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale;
- che il bonus potenziato spetti all'intero condominio nel caso di percentuale di abitazione principale maggiore rispetto alle altre (un po' come accaduto per la residenzialità dei condomini nel superbonus);
- che il bonus potenziato non spetti affatto ai condomini in nessuna delle suddette ipotesi.
Naturalmente si dovrà comprendere anche cosa accade agli immobili in ristrutturazione o demolizione-ricostruzione nel caso in cui i proprietari non ne abbiano ancora la residenza (per ovvi motivi). Nel sismabonus-acquisti o nel caso di ristrutturazioni pesanti a seguito di compravendita in cui i proprietari non possono ancora avere la residenza, sembrerebbe che l'unica strada sia quella del bonus 36% a meno che non arrivi un correttivo che stabilisca regole diverse (ad esempio abitazione principale entro X mesi dal fine lavori).
Ci aspettiamo parecchi interpelli e chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate.
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