Bonus edilizi 2025: il cumulo dei limiti di spesa

Bonus casa, eliminazione barriere architettoniche, efficientamento energetico. Ecco le agevolazioni disponibili e come calcolare massimali di spesa e di detrazione

di Luciano Ficarelli - 30/10/2024

I limiti di spesa

Per quanto riguarda i limiti di spesa, la normativa non è uniforme. Per alcuni interventi prevede dei massimali di spesa, mentre per altri prevede dei massimali di detrazione. In tal modo, soprattutto a seguito di modifiche legislative come quella prevista, i massimali di spesa laddove la norma fa riferimento solo alla detrazione, possono cambiare radicalmente.

Per essere più chiari sull’argomento, la norma prevede i massimali di spesa solo per i seguenti interventi:

  • 96.000 euro per gli interventi di Ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR;
  • Abbattimento barriere architettoniche:
    • 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
    • 40.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
    • 30.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
  • Per i soli interventi sulle parti comuni di riqualificazione energetica dell’involucro di cui ai commi 2-quater e 2-quater.1, art. 14 del D.L. 63/2013:
    • 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli interventi che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo e per gli stessi interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la “qualità media” di cui alle tabelle 3 e 4 dell’allegato 1 al D.M. 26 giugno 2015 “Linee guida”;
    • 136.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli stessi interventi di cui alla lettera a) che prevedono contestualmente interventi per la riduzione di una o più classi di rischio sismico (c.d. “eco-sisma bonus”).
  • Invece, per tutti gli altri interventi di efficientamento energetico, la norma prevede dei massimali di detrazione:
    • 30.000 euro per la sostituzione di caldaie a condensazione o pompe di calore o scalda acqua di cui al comma 347, articolo 1, Legge 296/2006;
    • 60.000 euro per la sostituzione di finestre, lucernari e porte comprensivi di infissi di cui al comma 345, articolo 1, Legge 296/2006 (se l’intervento è eseguito contestualmente alla coibentazione dell’involucro opaco verticale e/o orizzontale, la detrazione massima complessiva rimane 60.000 euro);
    • 60.000 euro per l’acquisto e la posa in opera di schermature solari e chiusure oscuranti di cui all’art. 14 del D.L. 63/2013;
    • 60.000 euro per la coibentazione delle strutture opache ai sensi del comma 345, articolo 1, Legge 296/2006 (se l’intervento è eseguito contestualmente alla sostituzione dei serramenti e riguarda la stessa unità immobiliare, la detrazione massima complessiva rimane pari a 60.000 euro);
    • 60.000 euro per l’installazione di collettori solari di cui al comma 346, articolo 1, Legge 296/2006;
    • 30.000 euro per la sostituzione o l’installazione di generatori di calore a biomassa di cui al comma 2.bis, articolo 14, D.L. 63/2013;
    • 30.000 euro per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione di cui al comma 2.1, articolo 14, D.L. 63/2013;
    • 100.000 euro per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti di cui al comma 2. b-bis, articolo 14, D.L. 63/2013;
    • 15.000 euro per l’installazione e messa in opera di sistemi di Building Automation di cui al comma 88, articolo 1, Legge 208/2015;
    •  100.000 euro per la riqualificazione globale di cui al comma 344, articolo 1, Legge 296/2006 e Decreto interministeriale 06/08/2020.

La differenza tra limite di spesa e limite di detrazione è fondamentale:

  • Per i limiti di spesa, l’agevolazione spetta fino all’importo previsto dalla norma. Le fatture pagate possono essere comprese nell’agevolazione fino al totale previsto su cui poi applicare l’aliquota di detrazione. Ad esempio, per la ristrutturazione edilizia, il limite di spesa è di 96.000 euro e la detrazione ammessa sarà di 48.000 euro;
  • Per i limiti di detrazione, occorre far riferimento all’aliquota di detrazione. Ad esempio, per la sostituzione degli infissi, la detrazione del 50% permette di avere un limite di spesa di 120.000 euro.
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