Bonus edilizi 2025: il cumulo dei limiti di spesa
Bonus casa, eliminazione barriere architettoniche, efficientamento energetico. Ecco le agevolazioni disponibili e come calcolare massimali di spesa e di detrazione
Il cumulo dei massimali
In base alla Circolare 24/2020, l’Agenzia delle Entrate ha dichiarato che, qualora si realizzino più interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili, “il contribuente potrà fruire di entrambe le agevolazioni a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai due diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione”.
Anche la Circolare del 31.05.2007 n. 36/E aveva fornito a suo tempo dei chiarimenti in tal senso. Al paragrafo 6 chiarisce che “nel caso in cui siano stati attuati più interventi agevolabili il limite massimo di detrazione applicabile sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati. Così, ad esempio, se sono stati installati i pannelli solari, per i quali è previsto un importo massimo di detrazione di euro 60.000, ed è stato sostituito l’impianto di climatizzazione invernale, per il quale la detrazione massima applicabile è prevista nella misura di euro 30.000, è possibile fruire della detrazione massima di euro 90.000”.
Per quanto riguarda le spese sostenute per l’abbattimento delle barriere architettoniche vale lo stesso principio. In sostanza, se le spese sono riferite a due diversi interventi, non esiste alcuna norma che precluda la fruizione del bonus casa, di cui all'articolo 16-bis del Tuir Dpr 917/1986, per spese relative a un immobile e, contemporaneamente, la fruizione del bonus barriere architettoniche al 75 per cento, di cui all'articolo 119-ter del Dl 34/2020, per spese diverse relative allo stesso immobile. Diversamente da ciò che è previsto nel super-sismabonus, in cui gli interventi trainati di abbattimento delle barriere architettoniche richiamati al comma 2 dell’art. 119 del D.L. 34/2020 rientrano nel limite di spesa previsto di 96.000 euro per unità immobiliare e sono assorbiti dal limite di spesa previsto per il sismabonus.
Pertanto, alla luce del chiarimento dell’Agenzia, un committente potrà andare ben oltre il limite di 96.000 euro previsti come limite di spesa per la ristrutturazione dell’abitazione principale se saprà pianificare gli interventi e facendo attenzione alla distinta contabilizzazione delle spese.
Ad esempio, un committente può prevedere di sostenere nel 2025 le seguenti spese sulla propria abitazione principale unifamiliare:
- 40.000 euro per rifacimento del bagno, nuova disposizione dei tramezzi, sostituzione dei pavimenti, rifacimento dell’impianto idrico ed elettrico;
- 50.000 euro per l’installazione di un ascensore interno;
- 70.000 euro per la sostituzione dei serramenti e la coibentazione delle strutture opache;
- 25.000 euro per la sostituzione dell’impianto di riscaldamento;
- 25.000 euro per l’installazione di sistemi di Building Automation.
In questo esempio, il committente rientra in tutti i limiti (sia di spesa che di detrazioni) previsti dalla normativa e può cumularli tra loro. In totale, spenderà 210.000 euro e potrà portare in detrazione tutto al 50% ad eccezione delle spese per l’abbattimento delle barriere architettoniche che detrarrà al 75%.
E nel caso in cui il suo reddito di riferimento sarà inferiore a 75.000 euro, non avrà limiti alla detrazione delle spese.
In conclusione, il committente detrarrà 80.000 euro per quanto riguarda le spese detraibili al 50% e 37.500 euro per quanto riguarda le spese detraibili al 75%, per un totale di 117.500 euro in dieci rate costanti annuali di 11.750 euro.
A cura di Dott. Luciano Ficarelli
Dottore Commercialista
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Esperto in bonus edilizi
Abilitato al rilascio del Visto di Conformità
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