Bonus edilizi 2025: tutte le novità in Legge di Bilancio
In un interessante approfondimento, ANIT spiega cosa cambia da quest'anno nel panorama delle detrazioni per interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica
Bonus Casa, Ecobonus e Sismabonus: scadenze e aliquote
ANIT ricorda che la Legge di Bilancio ha modificato il comma 3-ter dell’art. 16-bis del TUIR, riducendo al 30%, a partire dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2033, l’aliquota di detrazione per le spese sostenute.
Inoltre è stato introdotto all’art. 14 del D.L. n. 69/2013 il comma 3-quinquies stabilendo che l’Ecobonus spetta anche per le spese documentate sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, ad esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, nella misura fissa, per tutte le tipologie di interventi agevolati:
- pari al 36% delle spese sostenute nell’anno 2025;
- pari al 30% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027.
La percentuale sale al 50% per il 2025 e al 36% per gli altri due anni se le spese sono sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
Modifiche anche all’articolo 16 del D.L. n. 69/2013, in relazione al Bonus Casa, secondo cui le spese di cui all’articolo 16-bis del TUIR, sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 (ad esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili) spetta una detrazione dall’imposta lorda pari:
- al 36% per cento delle spese sostenute nell’anno 2025;
- al 30% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.
La detrazione sale al 50% per le spese sostenute nell’anno 2025 e al 36% di quelle sostenute negli anni 2026 e 2027 nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
Stesse aliquote di detrazione previste per il Sismabonus con il nuovo comma 1-septies.1., che si riferisce alle detrazioni di cui ai commi da 1-bis a 1-septies.
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