Bonus edilizi e Cessione del credito: nuove indicazioni dal Fisco per le imprese

L’Agenzia delle Entrate ha fornito nuove interessanti indicazioni alle imprese di costruzione relativamente alla cessione dei crediti edilizi

di Luciano Ficarelli - 04/02/2025

Il principio di competenza

Inoltre, per le persone fisiche vige il criterio di cassa secondo cui occorre far riferimento al momento dell’effettivo sostenimento della spesa per individuare l’anno di competenza. Per le imprese di costruzioni, invece, vige il principio di competenza secondo cui i costi fanno riferimento ad un determinato periodo (in genere un anno solare) indipendentemente dal loro pagamento.

Il principio di competenza si scontra, però, con la necessità del fisco di individuare quantità e tempi di realizzazione degli interventi per dare modo all’impresa di portare in detrazione le spese sostenute nell’anno di loro competenza e per un importo definito.

A risolvere l’arcano è la stessa Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 260/E del 22 ottobre 2009. Nel richiamare l’art. 109 del TUIR secondo cui per le imprese le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute alla data in cui le prestazioni sono ultimate (e aggiungerei anche che le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute alla data della consegna o spedizione), l’Agenzia afferma che “il momento di ultimazione è di regola individuato al momento dell’accettazione senza riserve, da parte del committente, dell’opera compiuta dall’appaltatore. Tale principio è valido anche nell’ipotesi individuata dall’articolo 1666 del codice civile, in cui è espressamente prevista la ripartizione dell’opera da eseguire “per partite”. In questo caso dall’accettazione senza riserve della singola partita, normalmente effettuata con l’accettazione del SAL ad essa relativo, si producono effetti giuridici simili a quello dell’accettazione dell’intera opera, quali - ad esempio - il passaggio del rischio al committente e il diritto dell’appaltatore al pagamento del prezzo”.

In sostanza, dice l’Agenzia, basta uno Stato di Avanzamento Lavori ultimato (e accettato) per individuare i costi sostenuti dall’impresa e, dunque, detraibili.

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