Bonus edilizi e Cessione del credito: nuove indicazioni dal Fisco per le imprese
L’Agenzia delle Entrate ha fornito nuove interessanti indicazioni alle imprese di costruzione relativamente alla cessione dei crediti edilizi
Le condizioni per la cessione del credito
Ma l’impresa può utilizzare l’opzione della cessione dei crediti in alternativa alla detrazione?
L’articolo 121 del Decreto Legge 34/2020 ammette l’utilizzo delle opzioni per tutti i contribuenti, senza preclusione alcuna, che hanno sostenuto, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi elencati al comma 2. E nel comma 2 dell’art. 121 sono elencate anche le tre tipologie di interventi richiamati in premessa: riduzione del rischio sismico, efficientamento energetico e abbattimento delle barriere architettoniche. Pertanto, nulla quaestio sull’utilizzo delle opzioni anche da parte delle imprese.
Ma, come è ben noto, i decreti legge 11/2023, 212/2023 e 39/2024 hanno sostanzialmente abolito l’uso delle opzioni, lasciando poche deroghe che si possono così sintetizzare:
1)tutti gli interventi attuati con procedimenti edilizi avviati entro il 16 febbraio 2023 per i quali, alla data del 30 marzo 2024 siano almeno state sostenute spese, documentate da fatture, per lavori già effettuati;
2)interventi, anche se attuati con procedimenti edilizi avviati a far data dal 17 febbraio 2023 ma entro il 29 marzo 2024, su immobili danneggiati da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza o immobili situati nella Regione Marche, danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;
3)interventi attuati con procedimenti edilizi avviati a far data dal 30 marzo 2024, ma solo per gli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 28 agosto 2016 e nel limite complessivo di ulteriori 400 milioni di euro per il 2024, di cui 70 milioni per il sisma del 6 aprile 2009;
4)interventi per il superamento e l’eliminazione di barriere architettoniche, anche se attuati con procedimenti edilizi avviati a far data dal 17 febbraio 2023 ma entro il 29 marzo 2024, e per i quali alla stessa data siano stati avviati i lavori oppure, se i lavori non sono ancora stati avviati, sia stato stipulato un contratto vincolante e sia stato versato un acconto, per gli interventi in edilizia libera. Negli altri casi rimarrebbero cedibili solamente le spese sostenute entro il 30 marzo 2024;
5)interventi, anche se attuati con procedimenti edilizi avviati a far data dal 17 febbraio 2023 ma entro il 29 marzo 2024, posti in essere da istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché enti aventi le stesse finalità sociali oppure da cooperative di abitazione a proprietà indivisa oppure da soggetti del c.d. “Terzo settore” (Onlus, Aps, Odv), purché già costituiti alla data del 16 febbraio 2023 e per i quali alla stessa data del 29 marzo 2024 siano stati avviati i lavori oppure, se i lavori non sono ancora stati avviati, sia stato stipulato un contratto vincolante e sia stato versato un acconto, per gli interventi in edilizia libera;
6)interventi, anche se attuati con procedimenti edilizi avviati a far data dal 17 febbraio 2023, compresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente o di riqualificazione urbana comunque denominati, che abbiano contenuti progettuali di dettaglio attuabili a mezzo di titoli semplificati e che alla data del 16 febbraio 2023 risultino approvati dall’amministrazione comunale e concorrano al risparmio energetico ed all’adeguamento sismico dei fabbricati interessati;
7)interventi per il Bonus acquisti, Bonus parcheggi e Sismabonus acquisti, attuati con procedimenti edilizi avviati entro il 16 febbraio 2023.
Dalla lettura delle deroghe sopra elencate spiccano due condizioni che devono sussistere ad una specifica data:
a)la richiesta del titolo abilitativo per tutte le tipologie di interventi;
b)il pagamento di fatture emesse per interventi realizzati.
Le due condizioni non sempre devono coesistere. Infatti, la seconda (pagamento di fatture emesse per interventi realizzati) è stabilita dal comma 5 dell’art. 1 del D.L. 39/2024 che così recita: “Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del citato decreto-legge n. 11 del 2023 non si applicano agli interventi contemplati al comma 2, lettere a), b) e c), primo periodo, e al comma 3, lettere a) e b), del medesimo articolo 2 per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non è stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati”. In parole povere, non tutti gli interventi rientrano in questa condizione ma solo quelli previsti per il superbonus e alcuni degli interventi diversi dal superbonus.
Se dovessimo applicare in modo asettico la norma, le imprese possono cedere i crediti maturati con le metodologie di calcolo sopra viste se, e solo se:
a)hanno avviato le procedure autorizzative entro il 16 febbraio 2023;
b)hanno pagato almeno una fattura per interventi realizzati.
Se riguardo al primo punto non ci sono dubbi, sul secondo punto sembra difficile conciliare un pagamento di una fattura per interventi realizzati con le procedure di calcolo in applicazione del criterio di competenza. In sostanza, le domande da porsi sono:
1)a chi devono essere pagate le fatture?
2)qual è il termine per cristallizzare la realizzazione dei lavori?
La prima domanda deriva dalla sostanziale differenza tra un committente persona fisica e un’impresa appaltatrice. Mentre per il primo non ci sono dubbi sulla procedura (ricezione fattura dall’impresa che realizza l’intervento → pagamento con bonifico parlante → detrazione ammessa), per l’impresa di costruzioni nelle vesti di beneficiario della detrazione il percorso è totalmente diverso. L’impresa appaltatrice può eseguire i lavori o direttamente o tramite subappalto. Nel primo caso, acquista i materiali e i servizi con contratti di fornitura e di somministrazione continuativi, i cui pagamenti avvengono a determinate scadenze contrattualmente previste. Nel secondo caso, l’appaltatore paga l’impresa subappaltatrice al raggiungimento di Sal oppure a determinate scadenze previste contrattualmente.
La seconda domanda deriva dall’incompatibilità tra la data del 30 marzo 2024 e la fine lavori (parziale o totale che sia) a cui far riferimento per definire la data di realizzazione degli interventi.
Se la condizione di cui al comma 5 dell’art. 1 del D.L. 39/2024 dovesse essere applicabile anche alle imprese di costruzioni, vorrà dire che entro il 30 marzo 2024 doveva essere realizzato almeno un sal parziale o la fine lavori e gli stessi dovevano essere pagati (ai fornitori?).
In caso contrario, varrebbe quanto logicamente applicato per il sismabonus acquisti di cui al comma 1-septies dell’art. 16 D.L. 63/2013, bonus acquisti di cui al comma 3 dell’art. 16-bis del TUIR e bonus parcheggi di cui al comma 1, lettera d), dell’art. 16-bis del TUIR, per i quali l’unica condizione necessaria per applicare l’opzione della cessione del credito è la richiesta del titolo edilizio alla data del 16 febbraio 2023.
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