Bonus edilizi: il convivente può detrarre le spese sostenute sull’abitazione del coniuge
L’esperto risponde sui soggetti che possono detrarre le spese per gli interventi agevolati dai bonus edilizi
Devo cambiare gli infissi nell’appartamento di proprietà di mia moglie dove vivo abitualmente con lei e mia figlia. Posso utilizzare le detrazioni fiscali a mio nome, considerato che ho la residenza in un’altra città? Purtroppo, mia moglie non avendo capienza fiscale non può farlo.
L’esperto risponde
Il dubbio del gentile lettore è ricorrente e merita attenzione, soprattutto da quando le opzioni di cessione del credito e di sconto in fattura non sono più ammesse. Il rischio di perdere parte o tutte le detrazioni qualora non ci sia capienza fiscale è alto e, perciò, occorre predisporre sin dal principio la documentazione in modo accurato.
Sul tema è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 121 dell'11 maggio 1998 che, al paragrafo 2.1, chiarisce cosa si intenda per “familiari conviventi” nell’ambito delle detrazioni per interventi edilizi:
"2.1. Familiari conviventi. La detrazione compete anche al familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile sul quale vengono effettuati i lavori, purché ne sostenga le spese (i bonifici di pagamento devono, quindi, essere da lui eseguiti e le fatture devono essere a lui intestate). A tale riguardo è opportuno precisare che per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, s'intendono, a norma dell'articolo 5, comma 5, del Tuir, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. Va, inoltre, chiarito che, in questa ipotesi, il titolo che legittima è costituito dall'essere "un familiare”, nel senso sopra chiarito, convivente con il possessore intestatario dell'immobile”.
In quanto convivente, non c’è bisogno di stipulare un contratto di comodato per giustificare il possesso dell’unità immobiliare su cui si realizzano i lavori. È consigliabile, comunque, conservare della documentazione che accerti la sua convivenza (intestazioni di utenze, domiciliazione di utenze) o, in mancanza, redigere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante i fatti in questione in modo da esibirla o trasmetterla in caso di richiesta da parte dell'amministrazione finanziaria.
Si precisa, infine, che la detrazione compete anche se le abilitazioni comunali (Cila o Scia) risultano intestate al proprietario dell'immobile e non al familiare convivente che fruisce della detrazione.
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