Bonus edilizi e impresa fuggitiva: come quantificare il danno subito?

Una nuova sentenza fa dipendere l’indennizzo dal mancato aumento di valore dell’immobile, e non dall’importo indicato nel contratto d’appalto

di Cristian Angeli - 13/02/2025

Per accedere alle detrazioni edilizie è stato necessario rispettare una lunga serie di obblighi, tra adempimenti di tipo burocratico e requisiti di natura tecnica. Tra tutti, il più ovvio riguarda l’effettiva realizzazione dei lavori agevolabili. In assenza di opere, cioè, non spetta alcun bonus.

Bonus edilizi e realizzazione dei lavori

Proprio quello che sembra essere lo step più semplice, però, potrebbe essere venuto a mancare. Non è raro, infatti, che i proprietari degli immobili da ristrutturare abbiano avuto a che fare con imprese “fuggitive”, che dopo essersi impegnate a realizzare gli interventi li hanno lasciati incompleti, o peggio, che non hanno mai inaugurato il cantiere, con la conseguenza di comportare la fuoriuscita per il committente dall’ambito di applicazione dei bonus.

Tale sfavorevole situazione si può tradurre, per chi la subisce, in un vero e proprio danno, ma sulla concreta possibilità di ottenere il relativo risarcimento vi è ancora tanto da comprendere. Sicuramente, leggendo le sentenze che si stanno susseguendo sul tema, emerge la necessità di portare in giudizio forti elementi che dimostrino il nesso tra il comportamento altrui e la perdita della chance di ottenere il bonus. Ma anche una volta riusciti in quest’impresa, non è detto che il risarcimento sia quello sperato.

Una recente sentenza, la n. 356 emanata lo scorso 15 gennaio dal Tribunale di Milano, ha per la prima volta scelto di quantificare un simile danno sulla base del mancato aumento di valore dell’immobile dovuto alla mancata realizzazione delle opere, aprendo alla possibilità che l’indennizzo dipenda da fattori tecnici e finanziari.

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