Bonus edilizi e impresa fuggitiva: come quantificare il danno subito?
Una nuova sentenza fa dipendere l’indennizzo dal mancato aumento di valore dell’immobile, e non dall’importo indicato nel contratto d’appalto
Molto dipende dal tipo di bonus perso
Seguendo il ragionamento del Giudice di Milano, inoltre, emerge come la liquidazione del danno da perdita di chance può variare di molto in base al bonus edilizio che è sfumato nel singolo caso specifico. Infatti alcuni interventi non hanno, per loro natura, un impatto elevato sul valore di mercato, nonostante la loro cruciale importanza. Si pensi ai lavori di riduzione del rischio sismico, che per quanto possano essere imprescindibili per la sicurezza dei fabbricati, non sempre portano con sé grandi oscillazioni nel valore economico dell’immobile.
Per accedere al Super-sismabonus, ad esempio, non era necessario ottenere un salto nella classe di rischio sismico, cosicché nel caso in cui gli interventi prospettati e poi non realizzati siano di tale natura, ecco che il valore di mercato del bene potrebbe restare pressoché immutato.
Le probabilità di ottenere un risarcimento elevato, invece, potrebbero risultano massimizzate quando ad essere stato perduto è, ad esempio, il Bonus Facciate, poiché il mercato è molto sensibile all’aspetto estetico degli immobili. O ancora, considerata la grande attenzione che – soprattutto negli ultimi anni – si è accesa intorno alle prestazioni energetiche, chi ha perso l’Ecobonus o il Super-ecobonus potrebbe avere buone possibilità di ottenere un risarcimento soddisfacente.
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