Bonus edilizi: gli interventi sulle parti comuni dell’edificio plurifamiliare di un unico proprietario
L’esperto risponde: le detrazioni fiscali 2025 per edifici con unico proprietario, come gestire correttamente le spese sulle parti comuni
Cosa crea confusione?
Probabilmente, ciò che spesso confonde i contribuenti è l’inclusione della casistica tra i soggetti ammessi al superbonus di cui al comma 9, lettera a), dell’art. 119 del Decreto Legge 34/2020, con un limite di 4 unità immobiliari diverse dalle pertinenze. Da quell’agevolazione erano esclusi gli edifici con più di quattro unità immobiliari di proprietà di un’unica persona fisica. Di conseguenza, ai soli fini del Superbonus, agli interventi effettuati sulle parti comuni di tali edifici si applicavano (e si applicano ancora per i lavori in corso e fino a tutto il 31 dicembre 2025), in generale, i chiarimenti forniti in relazione agli edifici in condominio, con la particolarità che, ai fini del computo delle unità immobiliari, le pertinenze non andavano considerate autonomamente anche se distintamente accatastate. Pertanto, ad esempio, fruiva del Superbonus anche l’unico proprietario di un edificio composto da 4 unità immobiliari e 4 pertinenze che sosteneva spese per interventi finalizzati alla riqualificazione energetica o antisismici sulle parti comuni del predetto edificio.
Invece, in generale e con riferimento alle detrazioni ordinarie tuttora in vigore di cui all’art. 16-bis del TUIR, per tutti gli edifici con più unità immobiliari, anche se superiori a quattro e di proprietà di un unico proprietario, sono previste le agevolazioni per gli interventi sulle parti comuni.
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