Bonus edilizi: gli interventi sulle parti comuni dell’edificio plurifamiliare di un unico proprietario

L’esperto risponde: le detrazioni fiscali 2025 per edifici con unico proprietario, come gestire correttamente le spese sulle parti comuni

di Luciano Ficarelli - 24/04/2025

La corretta imputazione delle spese ai fini delle detrazioni

Il lettore ha correttamente intuito la procedura di imputazione delle spese per poter fruire dei bonus edilizi. A seguito dell’approvazione dell’ultima legge di bilancio (L. 30 dicembre 2024, n. 207), la detrazione Irpef spetta per le spese pagate nel 2025 nella misura del 36% (al 50% per le spese pagate dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale) e per le spese pagate nel 2026 e 2027 nella misura del 30% (al 36% per le spese pagate dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale). Dal 2028 al 2033 la misura sarà ridotta per tutti al 30% per poi tornare al 36% dal 2034.

La conseguenza è che, per quanto riguarda le parti comuni degli edifici plurifamiliari, anche quelli di proprietà di un’unica persona, occorrerà tenere una contabilità separata per imputare le spese alle unità immobiliari in base all’utilizzo che se ne fa. Le spese sostenute per gli interventi sulle parti comuni che fanno riferimento all’unità adibita ad abitazione principale saranno detraibili con la stessa aliquota maggiorata prevista per l’abitazione principale, mentre le spese sostenute sulle parti comuni che fanno riferimento all’unità adibita a seconda casa saranno detraibili con l’aliquota ordinaria.

Si condivide anche la modalità di fatturazione, in modo tale che le spese siano individuate in modo puntuale sul documento fiscale. Pertanto, è corretto farsi rilasciare due fatture, una per ogni unità immobiliare, con distinzione delle spese sulle parti comuni (e, eventualmente, inserendo anche quelle sulle parti private) ed indicazione del parametro di riparto, presumibilmente la superficie delle unità immobiliari, in modo da non permettere all’Agenzia delle Entrate di calcolare la quota detraibile delle due u.i. con criteri non condivisi.

Di conseguenza, anche i bonifici parlanti saranno effettuati separatamente per unità immobiliare in modo da facilitare la compilazione delle dichiarazioni dei redditi.

A cura di Dott. Luciano Ficarelli
Dottore Commercialista
https://www.professionistiintegrati.net/
Esperto in bonus edilizi
Abilitato al rilascio del Visto di Conformità

© Riproduzione riservata