Bonus edilizi: variare il progetto non impedisce cessione del credito o sconto in fattura
Un recente interpello dell'Agenzia delle Entrate specifica che la clausola “salva-varianti” sopravvive ai nuovi divieti delle pratiche alternative, chiarendo il perimetro delle loro condizioni
L'irrilevanza delle varianti
In relazione al divieto di ricorrere alla cessione e allo sconto in fattura, come accennato, non vi è dubbio che per quanto riguarda il primo dei due blocchi menzionati, le eccezioni valgono anche nel caso in cui il titolo subisca delle varianti, e ciò per espressa previsione dello stesso decreto che lo ha introdotto.
L'art. 2 bis del DL 11/2023, infatti, contiene una norma di interpretazione autentica in base alla quale “le disposizioni dell'articolo 2, commi 2 e 3, del presente decreto (vale a dire il divieto di cessione per le pratiche avviate dopo il 17 febbraio 2023) si interpretano nel senso che la presentazione di un progetto in variante alla CILA o al diverso titolo abilitativo […] non rileva ai fini del rispetto dei termini previsti”. In sostanza, chi ha avviato la pratica entro il 17 febbraio 2023 ma ha poi avuto la necessità di variare il progetto, presentandone uno “nuovo” in variante, ben può beneficiare della cessione.
Non si può rispondere con la stessa certezza, invece, in relazione all'applicabilità della medesima “formula” anche alle nuove restrizioni introdotte dal DL 39/2024, e ciò proprio perché in tale decreto non vi è alcun richiamo alla citata norma di interpretazione autentica.
Nonostante ciò, l'amministrazione finanziaria ha concluso con l'interpello n. 15/2025 dello scorso 28 gennaio che un tale richiamo non è necessario per continuare a considerare valida la clausola “salva-varianti” ed estenderla al Blocca Cessioni 2, poiché “le condizioni stabilite dalle disposizioni oggetto di interpretazione autentica sono sostanzialmente sovrapponibili alle condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto legge n. 39 del 2024”.
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