Bonus edilizi: variare il progetto non impedisce cessione del credito o sconto in fattura

Un recente interpello dell'Agenzia delle Entrate specifica che la clausola “salva-varianti” sopravvive ai nuovi divieti delle pratiche alternative, chiarendo il perimetro delle loro condizioni

di Cristian Angeli - 04/02/2025

Condizioni “morbide”

L'interpello 15/2025, inoltre, aiuta a ridimensionare la rigidità delle condizioni del Blocca Cessioni 2, sulle quali si sono sollevate non poche criticità, dovute, come accennato, alla difficoltà di interpretare la lettera della norma in relazione alla realtà pratica dei cantieri. In particolare, infatti, aver dovuto sostenere “spese, documentate da fattura, per lavori già effettuati” entro il 30 marzo 2024 è una condizione che di per sé non permette di comprendere “quanti” lavori debbano essere già stati effettuati, cioè dove sia (se ci sia) una soglia minima di lavori.

Sul tema, il recente interpello specifica che la condizione per lavori già effettuati si ritiene soddisfatta “a prescindere dal raggiungimento al 30 marzo 2024 di un determinato stato di avanzamento lavori”, almeno fin quando “relativamente ai singoli interventi autonomamente considerati, il pagamento effettuato entro il 30 marzo 2024 […] si riferisca alla realizzazione, anche in parte, dei relativi lavori”. In altre parole, cioè, se il titolo abilitativo ha previsto la realizzazione di più interventi, anche se tra loro autonomi, averne pagato anche solo uno è sufficiente a sbloccare cessione e sconto in fattura.

Similmente, anche i tempi del pagamento seguono regole “morbide”, e l'interpello è stato anche l'occasione per chiarire che il momento in cui la spesa si considera sostenuta è quello in cui viene dato ordine di pagamento alla banca, “non rilevando il momento, diverso e/o successivo, in cui avviene l'addebito sul conto corrente dell'ordinante”.

A cura di Cristian Angeli
ingegnere esperto di agevolazioni fiscali applicate all’edilizia
www.cristianangeli.it

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