Bonus infissi 2024: ultimo anno per l’aliquota potenziata
Fino al 31 dicembre 2024 è ancora possibile utilizzare il bonus infissi con aliquota maggiorata e recuperare parte del costo sostenuto con le detrazioni fiscali
Bonus ristrutturazione per gli infissi
Relativamente alle singole unità immobiliari, è possibile sostituire gli infissi utilizzando la detrazione di cui all’art. 16-bis del d.P.R. n. 917/1986 con aliquota:
- del 50% da applicare alle spese sostenute (bonifici effettuati) dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024, con un limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare;
- del 36%, con il limite massimo di spesa di 48.000 euro per unità immobiliare, delle somme che saranno pagate dal 1° gennaio 2025.
I lavori sulle singole unità immobiliari per i quali spetta l’agevolazione fiscale sono indicati all’art. 16-bis, comma 1 del d.P.R. n. 917/1986. Per la sostituzione degli infissi è necessario che l’intervento si configuri almeno come manutenzione straordinaria (non accedono all’incentivo gli interventi di manutenzione ordinaria a meno che non si realizzino sulle parti comuni di un edificio condominiale).
Tra gli esempi di manutenzione straordinaria citati dall’Agenzia delle Entrate nella sua guida fiscale vi sono:
- installazione di ascensori e scale di sicurezza;
- realizzazione e miglioramento dei servizi igienici;
- sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso;
- rifacimento di scale e rampe;
- interventi finalizzati al risparmio energetico;
- recinzione dell’area privata;
- costruzione di scale interne.
Anche in questo caso, la detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa ed in quelli successivi. Il contribuente che, pur avendone diritto, non ha usufruito dell’agevolazione in uno o più anni (ad esempio, per incapienza o perché esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi), nei successivi periodi d’imposta può comunque beneficiare della detrazione, indicando in dichiarazione il numero della rata corrispondente.
La detrazione per gli interventi di recupero edilizio non è cumulabile con l’agevolazione fiscale prevista per gli stessi interventi dalle disposizioni sulla riqualificazione energetica degli edifici. Pertanto, nel caso in cui gli interventi realizzati rientrino sia nelle agevolazioni per la riqualificazione energetica che in quelle per le ristrutturazioni edilizie, il contribuente può fruire, per le medesime spese, soltanto dell’uno o dell’altro beneficio.
Anche per gli interventi di sostituzione degli infissi è previsto l’obbligo di comunicazione ad Enea, solo che in questo caso, in assenza di una specifica previsione normativa, la mancata o tardiva trasmissione della comunicazione non implica, comunque, la perdita del diritto alle detrazioni (risoluzione Agenzia delle Entrate n. 46/E del 18 aprile 2019).
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