Bonus infissi 2025: aliquota, massimale e requisiti
La nuova Legge di Bilancio ha prorogato fino al 2027 le detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica (ecobonus) tra cui la sostituzione degli infissi
Bonus infissi 2025: chi lo può utilizzare
Anche nel 2025 possono beneficiare del bonus infissi tutti i contribuenti, residenti e non residenti, inclusi coloro che possiedono un reddito d’impresa e che detengono l’immobile oggetto dell’intervento a qualsiasi titolo. In particolare, i soggetti ammessi all’agevolazione comprendono:
- Persone fisiche, inclusi gli esercenti arti e professioni.
- Contribuenti con reddito d’impresa, tra cui persone fisiche, società di persone e società di capitali.
- Associazioni tra professionisti.
- Enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
- Istituti autonomi per le case popolari e altri enti con finalità sociali analoghe, operanti al 31 dicembre 2013 e conformi ai requisiti europei di “in house providing”. La detrazione si applica agli interventi di efficienza energetica su immobili di loro proprietà o gestiti per conto dei comuni, destinati a edilizia residenziale pubblica.
- Cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi su immobili posseduti e assegnati in godimento ai soci.
Tra le persone fisiche possono usufruire dell’agevolazione anche:
- Titolari di un diritto reale sull’immobile.
- Condòmini, per interventi sulle parti comuni condominiali.
- Inquilini e chi detiene l’immobile in comodato.
Inoltre, possono accedere alla detrazione, purché sostengano le spese per gli interventi su immobili non strumentali all’attività d’impresa:
- Familiari conviventi del proprietario o detentore dell’immobile (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado).
- Conviventi more uxorio, non proprietari né titolari di un contratto di comodato.
Da ricordare che il bonus infissi al 50% potrà essere utilizzato solo nel caso in cui le spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. In caso contrario resta l’aliquota al 36%.
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