Bonus infissi 2025: aliquota, massimale e requisiti

La nuova Legge di Bilancio ha prorogato fino al 2027 le detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica (ecobonus) tra cui la sostituzione degli infissi

di Redazione tecnica - 22/01/2025

Bonus infissi 2025: chi lo può utilizzare

Anche nel 2025 possono beneficiare del bonus infissi tutti i contribuenti, residenti e non residenti, inclusi coloro che possiedono un reddito d’impresa e che detengono l’immobile oggetto dell’intervento a qualsiasi titolo. In particolare, i soggetti ammessi all’agevolazione comprendono:

  • Persone fisiche, inclusi gli esercenti arti e professioni.
  • Contribuenti con reddito d’impresa, tra cui persone fisiche, società di persone e società di capitali.
  • Associazioni tra professionisti.
  • Enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
  • Istituti autonomi per le case popolari e altri enti con finalità sociali analoghe, operanti al 31 dicembre 2013 e conformi ai requisiti europei di “in house providing”. La detrazione si applica agli interventi di efficienza energetica su immobili di loro proprietà o gestiti per conto dei comuni, destinati a edilizia residenziale pubblica.
  • Cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi su immobili posseduti e assegnati in godimento ai soci.

Tra le persone fisiche possono usufruire dell’agevolazione anche:

  • Titolari di un diritto reale sull’immobile.
  • Condòmini, per interventi sulle parti comuni condominiali.
  • Inquilini e chi detiene l’immobile in comodato.

Inoltre, possono accedere alla detrazione, purché sostengano le spese per gli interventi su immobili non strumentali all’attività d’impresa:

  • Familiari conviventi del proprietario o detentore dell’immobile (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado).
  • Conviventi more uxorio, non proprietari né titolari di un contratto di comodato.

Da ricordare che il bonus infissi al 50% potrà essere utilizzato solo nel caso in cui le spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. In caso contrario resta l’aliquota al 36%.

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