Bonus infissi 2025: aliquota, massimale e requisiti
La nuova Legge di Bilancio ha prorogato fino al 2027 le detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica (ecobonus) tra cui la sostituzione degli infissi
Bonus infissi 2025 con l'art. 16 D.L. n. 63/2013
Relativamente alle singole unità immobiliari, è possibile sostituire gli infissi utilizzando la detrazione di cui all’art. 16-bis del d.P.R. n. 917/1986 con le novità di cui all’art. 16 del D.L. n. 63/2013.
In questo caso esistono due possibilità:
- che l’intervento si configuri al minimo come manutenzione straordinaria (no edilizia libera e no manutenzione ordinaria);
- che l’intervento sia finalizzato alla realizzazione di opere per il risparmio energetico. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia.
Tra gli esempi di manutenzione straordinaria citati dall’Agenzia delle Entrate nella sua guida fiscale vi sono:
- installazione di ascensori e scale di sicurezza;
- realizzazione e miglioramento dei servizi igienici;
- sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso;
- rifacimento di scale e rampe;
- interventi finalizzati al risparmio energetico;
- recinzione dell’area privata;
- costruzione di scale interne.
Anche in questo caso, la detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa ed in quelli successivi. Il contribuente che, pur avendone diritto, non ha usufruito dell’agevolazione in uno o più anni (ad esempio, per incapienza o perché esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi), nei successivi periodi d’imposta può comunque beneficiare della detrazione, indicando in dichiarazione il numero della rata corrispondente.
La detrazione per gli interventi di recupero edilizio non è cumulabile con l’agevolazione fiscale prevista per gli stessi interventi dalle disposizioni sulla riqualificazione energetica degli edifici. Pertanto, nel caso in cui gli interventi realizzati rientrino sia nelle agevolazioni per la riqualificazione energetica che in quelle per le ristrutturazioni edilizie, il contribuente può fruire, per le medesime spese, soltanto dell’uno o dell’altro beneficio.
Anche per gli interventi di sostituzione degli infissi è previsto l’obbligo di comunicazione ad Enea, solo che in questo caso, in assenza di una specifica previsione normativa, la mancata o tardiva trasmissione della comunicazione non implica, comunque, la perdita del diritto alle detrazioni (risoluzione Agenzia delle Entrate n. 46/E del 18 aprile 2019).
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