Bonus ristrutturazioni edilizie, Sismabonus, Bonus mobili, Ecobonus e Superbonus: ecco come cambiano con la Manovra 2025
La bozza di Legge di Bilancio 2025 prevede importanti novità per l’utilizzo delle detrazioni fiscali previste per ristrutturazione edilizia, riduzione del rischio sismico, riqualificazione energetica e acquisto mobili
Bonus ristrutturazioni edilizie
Entrando nel dettaglio, la prima modifica riguarda il comma 3-ter, art. 16-bis, del TUIR, che ricordiamo era stato introdotto dall’art. 9-bis, comma 8, del D.L. n. 39/2024, convertito con modificazioni dalla Legge n. 67/2024.
Tale comma 3-bis, nella sua attuale versione, dispone che l’aliquota del bonus ristrutturazioni edilizie di cui all’art. 16-bis del TUIR, che a partire dal 1° gennaio 2025 diminuisce dal 50 al 36%, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033 (escluse quelle per la sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione) sarà ulteriormente ridotta al 30%.
Nella sua attuale versione, dunque, sono previste le seguenti aliquote:
- 50% sulle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024;
- 36% sulle spese sostenute dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027;
- 30% sulle spese sostenute dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033;
- 36% sulle spese sostenute dal 1° gennaio 2024.
L’art. 8 della bozza di Legge di Bilancio 2025, al comma 1, con la modifica del citato comma 3-bis, anticipa al 1° gennaio 2025 la riduzione dell’aliquota al 30%;
Il successivo comma 2, alla lettera b), 1) dispone una modifica all’art. 16 del D.L. n. 63/2013 a cui viene sostituito il comma 1. Di seguito il testo a fronte con l’attuale versione del citato comma 1 e quello nuovo previsto dalla bozza di manovra 2025:
Art. 16, comma 1, D.L. n. 63/2013 |
Art. 16, comma 1, D.L. n. 63/2013 |
1. Ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le spese documentate, relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato articolo 16-bis, spetta una detrazione dall'imposta lorda fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è pari al 50 per cento per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024. |
1. Ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le spese documentate relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato articolo 16-bis sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 36 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare . Fermo restando il predetto limite, la detrazione di cui al primo periodo spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è innalzata al 50 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027 nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. |
Con questa modifica viene previsto l’innalzamento del limite di spesa a 96.000 euro (anziché 48.000 euro) per gli anni 2025, 2026 e 2027. L’aliquota resta al 36% per il 2025 e diminuisce al 30% per gli anni 2026 e 2027.
Nel caso, però, in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, l’aliquota aumenta:
- al 50% per le spese sostenute nell’anno 2025;
- al 36% spese sostenute negli anni 2026 e 2027.
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