CAM EPC: il Decreto del MASE in Gazzetta Ufficiale
Pubblicato il Decreto di adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento integrato di un contratto a prestazione energetica (EPC) di servizi energetici per i sistemi edifici-impianti
Obiettivi dei CAM EPC
Il decreto, elaborato in attuazione del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN GPP), fornisce alcune indicazioni per le stazioni appaltanti e stabilisce i Criteri Ambientali MinimI per l'affidamento dei contratti a prestazione energetica (energy performance contract, EPC) di Servizi energetici per il sistema edificio-impianto attraverso esclusivamente contratti di prestazione energetica con garanzia di risultato affidati tramite EPC-appalto oppure tramite EPC-concessioni caratterizzati dalla realizzazione e gestione degli assets EPC con finanziamento significativo a carico del privato e l’assunzione dei rischi operativi correlati da parte del Concessionario privato.
L'applicazione di tali criteri è obbligatoria, come previsto dall'articolo 57, comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici e sono da intendersi integrativi, per gli aspetti ambientali, rispetto ai requisiti tecnici o obblighi normativi, derivanti da Regolamenti europei o norme nazionali, già vigenti per il settore.
L'applicazione dei CAM consente all'Affidatario di ridurre gli impatti ambientali generati dai consumi energetici degli edifici-impianti di propria competenza. I CAM per i Contratti gli edifici-impianti hanno quindi lo scopo di contribuire, in linea con quanto previsto dal contratto:
- all'efficientamento energetico, attraverso la buona gestione ed il miglioramento del processo di trasformazione dell'energia primaria in energia utile, del processo di utilizzo dell'energia o di entrambi;
- allo sviluppo dell'uso delle fonti energetiche rinnovabili;
- alla conseguente riduzione delle emissioni climalteranti e dell'uso delle risorse naturali;
- alla riduzione degli impatti ambientali lungo l’intero ciclo di vita di prodotti e servizi.
La procedura d'appalto prevede, oltre all’obbligo di eventuale messa a norma degli impianti del contratto a prestazione energetica — Contratto EPC, quello di conseguire un risparmio energetico attraverso la realizzazione di interventi di efficientamento energetico, oltre a garantire il comfort illuminotecnico, termo-igrometrico e la qualità e salubrità dell’aria ai livelli prescritti dalle leggi e norme relative a edifici ed impianti esistenti.
La durata del Contratto pertanto dovrà essere tale da consentire alle Appaltatore/Concessionario di realizzare gli interventi necessari all’efficientamento dei consumi energetici e alla riduzione dei connessi impatti ambientali, a fronte di un corrispettivo definito per ogni prestazione contrattuale in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica o di altri criteri di prestazione energetica stabiliti contrattualmente, purché quantificabili in relazione ai consumi, al netto delle revisioni dei prezzi unitari e delle variazioni dei parametri di erogazione dei servizi, nonché:
- in caso di contratto di appalto, del rientro dei costi eventualmente anticipati dall’Appaltatore;
- in caso di concessione, anche se la durata sia utilizzata come criterio di aggiudicazione del contratto, non dovrà superare il periodo di tempo in cui si può ragionevolmente prevedere il recupero da parte del concessionario degli investimenti iniziali e di quelli che si prevede vengano svolti durante l'esecuzione del contratto relativamente ai lavori e servizi, insieme con un ritorno sul capitale investito, tenuto conto degli investimenti necessari conseguire gli obiettivi contrattuali di efficientamento energetico.
In quest'ottica considerando l'obiettivo della massima efficienza energetica, che si raggiunge in maniera ottimale con azioni integrate, nel decreto si invitano le SA o enti concedenti all'affidamento congiunto dei Contratti per servizio elettrico e termico.
Documenti Allegati
DecretoIL NOTIZIOMETRO