Cambio di destinazione d’uso: gli effetti del Salva Casa sulle procedure sanzionatorie in corso
Un’interessante sentenza del Consiglio di Stato entra nel merito della portata applicativa della Legge n. 105/2024 di conversione del D.L. n. 69/2024 (Salva Casa) sui procedimenti in corso
Gli effetti del Salva Casa
Ciò che interessa maggiormente è la parte in cui il ricorrente, in vista dell’udienza, ha riferito e documentato di aver presentato istanza di sanatoria del cambio di destinazione da deposito a residenza sulla base della nuova versione dell’art. 23-ter del Testo Unico Edilizia come modificato dal Decreto Salva Casa (all’epoca non ancora convertito in legge).
Sul punto i giudici di Palazzo Spada hanno ricordato un principio ormai consolidato della giurisprudenza per cui l’avvenuta presentazione di un’istanza di sanatoria edilizia successiva ad un ordine di demolizione non incide sulla legittimità dello stesso ma solo sulla sua efficacia.
Stesso discorso vale sulla definizione del giudizio in corso.
Ciò che cambia, però, è che anche in caso di rigetto (come in effetti è stato) l’efficacia degli atti impugnati rimarrebbe sospesa fino alla pronuncia del Comune sulla nuova domanda di sanatoria presentata ai sensi del Salva Casa che:
- se favorevole per il privato, rappresenterebbe una sopravvenienza tale da rendere legittimo l’intervento sulla base della nuova normativa, a prescindere dall’esito della sentenza;
- se sfavorevole, riprenderebbe efficacia l’ingiunzione di ripristino.
Documenti Allegati
Sentenza Consiglio di Stato 9 settembre 2024, n. 7486IL NOTIZIOMETRO