Cambio di destinazione d’uso: niente più CILA dopo il Salva Casa

Dopo le modifiche introdotte dal Salva Casa al Testo Unico Edilizia, è chiaro quale titolo edilizio utilizzare per il cambio di destinazione d’uso

di Gianluca Oreto - 07/02/2025

Le categorie funzionali e i cambi d'uso orizzontali e verticali

Il comma 1 dell’art. 23-ter definisce le categorie funzionali degli immobili o delle unità immobiliari, individuando cinque classi:

a) Residenziale

a-bis) Turistico-ricettiva

b) Produttiva e direzionale

c) Commerciale

d) Rurale

Il cambio di destinazione d’uso orizzontale è definito dal nuovo comma 1-bis e si verifica quando il mutamento riguarda una "singola unità immobiliare" all’interno della stessa categoria funzionale. In questo caso la norma dispone che il cambio d'uso è sempre consentito, salvo specifiche limitazioni che i Comuni possono introdurre nei propri strumenti urbanistici.

Il cambio di destinazione d’uso verticale è disciplinato dai commi 1-ter e 1-quater e riguarda il passaggio tra categorie funzionali diverse di una singola unità immobiliare, esclusa quella rurale.

Il cambio d’uso verticale è ammesso solo in specifiche zone:

  • zone A, B e C di cui all’art. 2 del D.M. n. 1444/1968;
  • zone equipollenti definite dalle leggi regionali.

Per il cambio d'uso verticale è previsto che:

  • rispetti le condizioni indicate dal comma 1-quater e le normative di settore;
  • i Comuni possono introdurre ulteriori restrizioni tramite i propri strumenti urbanistici.
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