Cambio di destinazione d’uso: niente più CILA dopo il Salva Casa
Dopo le modifiche introdotte dal Salva Casa al Testo Unico Edilizia, è chiaro quale titolo edilizio utilizzare per il cambio di destinazione d’uso
Le categorie funzionali e i cambi d'uso orizzontali e verticali
Il comma 1 dell’art. 23-ter definisce le categorie funzionali degli immobili o delle unità immobiliari, individuando cinque classi:
a) Residenziale
a-bis) Turistico-ricettiva
b) Produttiva e direzionale
c) Commerciale
d) Rurale
Il cambio di destinazione d’uso orizzontale è definito dal nuovo comma 1-bis e si verifica quando il mutamento riguarda una "singola unità immobiliare" all’interno della stessa categoria funzionale. In questo caso la norma dispone che il cambio d'uso è sempre consentito, salvo specifiche limitazioni che i Comuni possono introdurre nei propri strumenti urbanistici.
Il cambio di destinazione d’uso verticale è disciplinato dai commi 1-ter e 1-quater e riguarda il passaggio tra categorie funzionali diverse di una singola unità immobiliare, esclusa quella rurale.
Il cambio d’uso verticale è ammesso solo in specifiche zone:
- zone A, B e C di cui all’art. 2 del D.M. n. 1444/1968;
- zone equipollenti definite dalle leggi regionali.
Per il cambio d'uso verticale è previsto che:
- rispetti le condizioni indicate dal comma 1-quater e le normative di settore;
- i Comuni possono introdurre ulteriori restrizioni tramite i propri strumenti urbanistici.
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