Cambio di destinazione d’uso: niente più CILA dopo il Salva Casa

Dopo le modifiche introdotte dal Salva Casa al Testo Unico Edilizia, è chiaro quale titolo edilizio utilizzare per il cambio di destinazione d’uso

di Gianluca Oreto - 07/02/2025

Condizioni generali per il mutamento d’uso verticale

Secondo il comma 1-quater, il cambio di destinazione d’uso verticale è sempre consentito, ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni, a condizione che sia rispettata la forma di utilizzo prevalente dell’immobile rispetto alle altre unità immobiliari presenti.

Il cambio d'uso verticale non è assoggettato all'obbligo di reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e dalle disposizioni di legge regionale, né al vincolo della dotazione minima obbligatoria di parcheggi previsto dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge "Urbanistica").

La norma prevede che sia pagato, se previsto dalla normativa regionale, il contributo per gli oneri di urbanizzazione secondaria.

L’ultimo periodo del comma 1-quater stabilisce che per le unità immobiliari al primo piano fuori terra o seminterrate il mutamento d’uso è disciplinato dalla legge regionale, che può demandare ai Comuni la possibilità di individuare zone in cui la norma si applica anche a queste unità.

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