Cambio di destinazione d’uso: niente più CILA dopo il Salva Casa
Dopo le modifiche introdotte dal Salva Casa al Testo Unico Edilizia, è chiaro quale titolo edilizio utilizzare per il cambio di destinazione d’uso
Quale titolo edilizio è necessario?
La norma ha introdotto un'importante novità con il comma 1-quinquies, che stabilisce il titolo edilizio necessario per il mutamento di destinazione d’uso nel caso in cui lo stesso sia realizzato senza opere oppure con opere.
In particolare, se il cambio avviene:
- senza opere, si presenta la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività);
- con opere, si presenta il titolo richiesto per la realizzazione
delle opere stesse con una precisazione:
- se l’intervento edilizio è soggetto a CILA, si presenta comunque la SCIA.
- se l’intervento edilizio è soggetto a SCIA o Permesso di Costruire, il titolo edilizio necessario segue quello delle opere previste.
Questa innovazione riduce i dubbi interpretativi e chiarisce le procedure amministrative, semplificando il lavoro dei tecnici.
Così come esplicitamente previsto al comma 3, le Regioni potranno prevedere ulteriori livelli di semplificazione. Ciò significa che:
- la norma è immediatamente applicabile;
- le Regioni possono ulteriormente semplificare la disciplina.
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