Il cambio di destinazione d’uso orizzontale e verticale dopo la Legge n. 105/2024

Il Decreto Salva Casa ha previsto una nuova disciplina per i cambi di destinazione d’uso con o senza opere, rilevanti e non rilevanti. Vediamo come

di Gianluca Oreto - 05/09/2024

Il cambio di destinazione d’uso senza opere

Preliminarmente occorre osservare che, tra le modifiche apportate in sede di conversione in legge, il Parlamento ha ritenuto di dover specificare cosa si intenda per cambio di destinazione d’uso di “un immobile” o di una “singola unità immobiliare” senza opere.

In particolare, si considera “senza opere” il cambio di destinazione d’suo che prevede degli interventi di “edilizia libera” ovvero quelli indicati all’art. 6 del Testo Unico Edilizia (TUE).

A questo punto, il comma 1, art. 23-ter, del TUE conferma le categorie funzionali che già conosciamo ovvero:

  • a) residenziale;
  • a-bis) turistico-ricettiva;
  • b) produttiva e direzionale;
  • c) commerciale;
  • d) rurale;

ammettendo che il cambio è rilevante (verticale) quando comporta l’assegnazione di una categoria funzionale diversa da quella originaria.

Benché il comma 1 specifichi cosa si intenda per cambio di destinazione d’uso “senza opere”, i successivi commi 1-bis e 1-ter, in sede di conversione in legge, sono stati depurati proprio dalla dicitura “senza opere”, con la conseguenza che le disposizioni ivi previste sono valevoli nel caso di cambio con o senza opere.

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