Il cambio di destinazione d’uso orizzontale e verticale dopo la Legge n. 105/2024

Il Decreto Salva Casa ha previsto una nuova disciplina per i cambi di destinazione d’uso con o senza opere, rilevanti e non rilevanti. Vediamo come

di Gianluca Oreto - 05/09/2024

Titolo edilizio e modulistica

Relativamente ai titoli edilizi da presentare, il nuovo comma 1-quinquies dell’art. 23-ter va letto unitamente alla integrazione all’art. 10, comma 2, del TUE a mente della quale “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 23-ter, comma 1-quinquies, le regioni stabiliscono con legge quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o di loro parti, sono subordinati a permesso di costruire o a segnalazione certificata di inizio attività”.

Il comma 1-quinquies, pur con alcune criticità, rappresenta una importante innovazione (certamente gradita ai tecnici) che definisce il titolo edilizio necessario a seconda che si tratti di cambio di destinazione d’suo:

  • senza opere, in questo caso occorre presentare una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);
  • con opere, in questo caso il titolo richiesto è lo stesso di quello necessario per l’esecuzione delle opere stesse (nel caso di interventi soggetti a CILA, si dovrà procedere comunque con SCIA).

Anche in questo caso, come per la maggior parte delle innovazioni apportate dal Salva Casa, si dovrà attendere il recepimento delle Regioni oltre ad una modifica della modulistica.

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