Cambio di destinazione d’uso post Salva Casa: gli interventi della giurisprudenza
Con la riscrittura dell’art. 23-ter del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) è stata prevista una nuova disciplina per i cambi di destinazione d’uso. Ecco i primi interventi della giustizia amministrativa
Quando e come è possibile cambiare la destinazione d’uso di un’unità immobiliare? Le limitazioni imposte dai piani urbanistici comunali possono ancora valere dopo l’entrata in vigore del decreto “Salva Casa”? E fino a che punto gli enti locali possono esercitare un potere regolamentare e inibitorio, soprattutto alla luce delle più recenti sentenze della giustizia amministrativa?
Cambio di destinazione d’uso: le novità introdotte dal Salva Casa
Tra le numerose modifiche apportate al d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia o TUE) dalla Legge n. 105/2024 di conversione del D.L. n. 69/2024 (Salva Casa), l’intervento sull’art. 23-ter (Mutamento d’uso urbanisticamente rilevante) si distingue per chiarezza e potenzialità applicativa. Eppure, nonostante l’impianto normativo appaia formalmente coerente, le complessità interpretative e i ritardi applicativi — anche legati alla mancata armonizzazione degli strumenti urbanistici locali — fanno sì che le domande iniziali restino quanto mai attuali e centrali nel dibattito tecnico-operativo.
Lo confermano due interessanti pronunce fornite prima dal Consiglio di Stato (sentenza n. 2928/2025) e poi dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (sentenza n. 553/2025) che offrono chiavi di lettura decisive per l'applicazione delle nuove regole introdotte dal Salva Casa.
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