Cambio di destinazione d’uso post Salva Casa: gli interventi della giurisprudenza
Con la riscrittura dell’art. 23-ter del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) è stata prevista una nuova disciplina per i cambi di destinazione d’uso. Ecco i primi interventi della giustizia amministrativa
Sentenza TAR Puglia n. 553/2025
La vicenda riguarda una SCIA per il cambio d’uso da ufficio ad abitazione in un immobile ubicato in zona PEEP (Programmi di Edilizia Economica e Popolare). Il Comune ha annullato il titolo ritenendo violato il piano attuativo e denunciando uno squilibrio urbanistico.
Il TAR ha annullato il provvedimento, affermando che:
- il cambio d’uso è “verticale” (da direzionale a residenziale), rientrante nel comma 1-ter dell’art. 23-ter;
- è sempre ammesso senza opere, in zona A, B, C, se conforme all’uso prevalente nell’edificio (come nel caso di specie: 46 unità abitative vs 4 uffici);
- le condizioni ostative devono essere esplicite, specifiche e successive alla Legge 105/2024;
- i vincoli urbanistici preesistenti non possono più impedire il mutamento d’uso;
- la SCIA presentata era completa e conforme sotto ogni profilo.
Il TAR ha inoltre richiamato le FAQ del MIT, sottolineando che le condizioni locali devono essere:
- non discriminatorie,
- puntuali e motivate,
- non implicite.
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