Cambio di destinazione d’uso post Salva Casa: gli interventi della giurisprudenza

Con la riscrittura dell’art. 23-ter del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) è stata prevista una nuova disciplina per i cambi di destinazione d’uso. Ecco i primi interventi della giustizia amministrativa

di Gianluca Oreto - 24/04/2025

Conclusioni

Le due pronunce analizzate rafforzano e chiariscono l’orientamento emergente: il mutamento di destinazione d’uso, post Salva Casa, si muove in un quadro fortemente liberalizzato, nel quale la normativa statale ha ricondotto a unitarietà una materia finora frammentata e incerta.

In particolare:

  • il cambio orizzontale è sempre ammesso, salvo condizioni specifiche;
  • il cambio verticale è liberalizzato nei limiti delle zone A, B, C, purché coerente con la destinazione prevalente e in assenza di divieti espliciti aggiornati;
  • le disposizioni regolamentari comunali previgenti non sono più idonee a ostacolare il mutamento d’uso;
  • la SCIA si conferma il titolo edilizio di riferimento nella maggior parte dei casi, anche in assenza di opere.

È dunque fondamentale verificare:

  • la categoria funzionale originaria e quella di destinazione;
  • la zona urbanistica di riferimento;
  • l’eventuale esistenza di regolamenti comunali successivi a maggio 2024 e contenenti condizioni specifiche.

In assenza condizioni specifiche (successive al Salva Casa), il cambio d’uso si configura come una facoltà pienamente riconosciuta dal legislatore statale e non più subordinata a interpretazioni arbitrarie o vincoli desueti.

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